Cassazione Penale, Ordinanza n. 18281/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di calunnia ex art. 368 c.p., già pronunciata in appello, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per calunnia. Ha dedotto censure sul giudizio di responsabilità, sulla valutazione delle prove, sulla mancata ammissione delle perizie richieste, sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e volte, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, e in parte generici perché non si confrontavano con la motivazione complessiva della decisione impugnata.
Norme richiamate
È il reato per cui l'imputato era stato condannato in appello e rispetto al quale è stato proposto il ricorso; la sentenza di legittimità non entra nel merito della responsabilità ma ne conferma indirettamente la tenuta, dichiarando inammissibile l'impugnazione.
Viene implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Non può essere devoluta al giudice di legittimità una nuova valutazione del compendio probatorio, poiché tale richiesta si traduce in un improprio riesame del merito.
- Le doglianze che investono mancata ammissione di prove, rinnovazione dell'istruttoria, trattamento sanzionatorio e attenuanti generiche devono essere sorrette da specifica critica alla ratio decidendi; in difetto, sono generiche e inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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