Cassazione Penale, Ordinanza n. 18282/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi investivano, da un lato, il giudizio di जिम्मponsabilità/colpevolezza e, dall'altro, la mancata restituzione di un telefono cellulare sottoposto a sequestro. La Corte ha rilevato che le doglianze erano in larga parte riproduttive di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, sostanzialmente mirate a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, risultavano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, anche con specifico riguardo al sequestro del telefono.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma prende atto che il ricorso investe una condanna per tale reato.
art. 616 c.p.p.
in base alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già vagliate e respinte nei gradi di merito, quando tali doglianze siano dirette solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- Le doglianze sono inammissibili se non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, risultando generiche anche quando riguardano profili accessori della decisione, come la sorte di un bene sequestrato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi di esclusione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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