Cassazione Civile, Ordinanza n. 22915/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società che sosteneva di aver concluso con un'altra società un contratto di compravendita avente a oggetto una ruspa usata al prezzo di euro 7.000, chiedendo in via principale l'accertamento dell'avvenuta conclusione del contratto e la condanna alla consegna del mezzo, e in subordine il risarcimento del danno quantificato in euro 5.000 per la mancata consegna, sul presupposto di una futura rivendita a terzi a prezzo maggiore. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava. In sede di legittimità la ricorrente deduceva due motivi: con il primo lamentava violazione dell'art. 329 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente respinto per difetto di specificità il motivo di appello relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale ex art. 2721 c.c.; con il secondo denunciava violazione dell'art. 1478 c.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., contestando la qualificazione della fattispecie negoziale operata dai giudici di merito, che avevano richiamato la vendita di cosa altrui o comunque escluso l'accoglimento della domanda per difetto di prova del contratto e per inadeguatezza delle censure. La controricorrente chiedeva inoltre la condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha ribadito che, quando il giudice di merito ritenga di non derogare al limite di ammissibilità della prova testimoniale previsto dall'art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre specificamente le ragioni del diniego, trattandosi di mantenere la prova entro il suo limite fisiologico. Ha inoltre osservato che nel caso concreto non si discuteva di un contratto concluso con un terzo rilevante solo nei rapporti interni tra le parti, ma della prova del contratto asseritamente concluso proprio tra le parti processuali; ha poi ritenuto inconferente la tesi del falso procuratore o della diversa qualificazione negoziale, perché nessun contratto era stato provato e la censura sulla qualificazione era apodittica. È stata altresì esclusa la configurabilità di una motivazione apparente o costituzionalmente anomala della sentenza d'appello. L'istanza di condanna per lite temeraria è stata respinta per mancanza di allegazione del danno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di merito, se ritiene di non poter derogare al limite di valore per la prova testimoniale, non è tenuto a una specifica motivazione del diniego, perché mantiene la prova entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.
La censura sulla qualificazione della fattispecie come vendita di cosa altrui è stata ritenuta inconcludente perché non era stato provato alcun contratto e la contestazione era meramente assertiva.
La ricorrente lo ha invocato per contestare la decisione della Corte d'appello sul primo motivo di gravame, ma la censura è stata dichiarata infondata.
È stato richiamato come parametro di ricorso per cassazione per dedurre violazioni di legge.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a supporto della doglianza sulla motivazione della sentenza d'appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013.
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è stata richiamata per affermare la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 12 preleggi
È stato evocato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione.
Massime di principio
- In tema di prova testimoniale, il giudice di merito che ritenga di non derogare al limite di valore previsto dall'art. 2721 c.c. non deve fornire una motivazione specifica del diniego, essendo sufficiente che la prova resti entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.
- La deduzione in cassazione di un'erronea qualificazione giuridica del rapporto è inconferente quando il fatto costitutivo del diritto azionato, e in particolare l'esistenza del contratto, non risulti provato.
- La censura sulla qualificazione di un contratto come vendita di cosa altrui o come contratto concluso da falso procuratore non può essere accolta se è formulata in modo apodittico e non si confronta con l'accertamento di merito circa l'inesistenza della prova del contratto.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti, come motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, non essendo più sindacabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La domanda di condanna per lite temeraria richiede l'allegazione e la dimostrazione del danno asseritamente subito per effetto della condotta processuale avversaria.
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