Cassazione Civile, Ordinanza n. 26911/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il criterio di calcolo della contribuzione previdenziale dovuta per il personale assunto a contratto dagli uffici all'estero. Il lavoratore sosteneva che, in base alla disciplina sopravvenuta e ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e adeguatezza previdenziale, i contributi dovessero essere commisurati all'intera retribuzione contrattuale effettivamente percepita, e non a una retribuzione convenzionale fissata con decreto interministeriale, che nel caso concreto risultava sensibilmente inferiore. Denunciava quindi la violazione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 103/2000 e, in via subordinata, sollevava questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., assumendo anche l'inapplicabilità della disciplina speciale rispetto al regime generale della legge n. 389/1989.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata alla giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, per il personale assunto a contratto dagli uffici all'estero, continua ad applicarsi la disciplina speciale dell'art. 165 del d.P.R. n. 18/1967, confermata dal d.lgs. n. 103/2000, che consente di commisurare i contributi a una retribuzione convenzionale stabilita con decreto interministeriale. Ha inoltre escluso che la disciplina generale sulla base imponibile contributiva dei lavoratori sul territorio nazionale possa fungere da valido tertium comparationis, per la disomogeneità delle situazioni poste a confronto, e ha ritenuto non decisivi i profili costituzionali evocati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le controparti, con i conseguenti oneri accessori e l'ulteriore importo ex art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 165 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18
Per il personale assunto a contratto dagli uffici all'estero i contributi assicurativi dovuti all'ente previdenziale sono commisurati a una retribuzione convenzionale stabilita con decreto interministeriale; si tratta di disciplina speciale non abrogata implicitamente dalla normativa generale successiva.
art. 2, comma 3, d.lgs. 7 aprile 2000, n. 103
Conferma la regola della commisurazione dei contributi assicurativi a una retribuzione convenzionale per il personale a contratto assunto all'estero.
La disciplina generale sulla base contributiva non comporta l'abrogazione implicita della disciplina speciale relativa al personale assunto all'estero.
art. 1, comma 1, l. n. 389/1989
Non è utilizzabile come tertium comparationis perché si riferisce a lavoratori di diritto privato operanti nel territorio nazionale, situazione non omogenea rispetto a quella del personale in servizio all'estero.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di eguaglianza, mancando omogeneità tra le situazioni poste a confronto.
art. 36 Cost.
È respinta la censura di insufficienza/proporzionalità del trattamento previdenziale, ritenendo estraneo alla controversia il tema della misura della retribuzione ai fini pensionistici.
art. 38 Cost.
La disciplina contributiva contestata non è ritenuta lesiva dell'adeguatezza dei mezzi previdenziali, non essendo imposto un rapporto indefettibile tra contribuzione e retribuzione integrale.
Il ricorso è inammissibile perché la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per il personale assunto a contratto dagli uffici italiani all'estero la base imponibile contributiva è regolata da una disciplina speciale che prevede la retribuzione convenzionale fissata con decreto interministeriale, e tale disciplina prevale sulla normativa generale sulla contribuzione dei lavoratori sul territorio nazionale.
- La disciplina speciale sulla contribuzione del personale all'estero non si intende abrogata implicitamente dalla normativa generale successiva, se il legislatore ha mantenuto un assetto autonomo e specifico per quella categoria di lavoratori.
- Il giudizio di eguaglianza ex art. 3 Cost. richiede omogeneità tra le situazioni confrontate: non è consentito paragonare il personale impiegato all'estero, con peculiare regime retributivo e lavorativo, ai lavoratori privati operanti in Italia quando la disciplina contributiva differenziata trovi giustificazione nella diversità delle fattispecie.
- Non esiste un principio costituzionale che imponga, in ogni caso, che i contributi previdenziali siano calcolati sull'intera retribuzione effettiva; ciò che rileva è che il sistema assicuri complessivamente un trattamento previdenziale adeguato alle esigenze di vita.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando censura una decisione conforme a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti idonei a determinarne il revirement.
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