Cassazione Civile, Ordinanza n. 21714/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento COSAP per gli anni 2014-2018 emesso dal Comune in relazione a un accesso "a raso", senza opere, da una via pubblica verso un'area privata di parcheggio. Il giudice di merito aveva ritenuto legittimo il regolamento comunale che, ai sensi degli artt. 52 e 63 d.lgs. 446/1997, definiva come passo carraio anche ogni accesso a raso privo di opere e aveva quindi confermato la pretesa tributaria/corrispettiva. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: con i primi due ha dedotto che il Tribunale erroneamente si era ritenuto privo del potere di disapplicare il regolamento comunale e che, comunque, la disposizione regolamentare era illegittima perché contrastante con la disciplina primaria (codice della strada, d.lgs. 507/1993, d.P.R. 495/1992), dalla quale emergerebbe che perché vi sia un passo carrabile occorrono manufatti; con il terzo motivo ha lamentato omessa pronuncia su un punto di impugnazione relativo al preteso errore di occupazione di suolo pubblico, sostenendo che l'area fosse di proprietà privata.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibili i primi due motivi e li ha accolti. Ha affermato che, nella controversia sul COSAP, il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il regolamento comunale illegittimo quando questo ampli il presupposto legale del canone. Ha quindi ritenuto illegittimo l'art. 4 del regolamento del Comune di Comacchio nella parte in cui assoggettava al canone anche i passi carrabili "a raso", privi di opere, perché la disciplina primaria richiede, per l'assoggettamento, manufatti o comunque elementi che evidenzino una sottrazione di suolo pubblico all'uso comune. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originaria domanda del ricorrente. Le spese di merito sono state compensate; il Comune è stato condannato a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base del potere regolamentare comunale in materia di canoni e tributi locali; il regolamento non può però ampliare il presupposto legale del canone oltre i limiti della norma primaria.
Individuato come norma di riferimento del COSAP; il presupposto del canone è l'occupazione di strade, aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
Richiamato dal ricorrente come norma incompatibile con la definizione regolamentare estensiva del passo carrabile.
Considerato ancora rilevante nella sua parte definitoria: i passi carrabili presuppongono manufatti o modifiche del piano stradale che facilitino l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; gli accessi a raso ne restano esclusi ai fini dell'assoggettamento al canone.
art. 46, comma 3, d.P.R. 495/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di opere/manufatti per configurare il passo carrabile.
art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Fondamento del potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo o regolamentare illegittimo rilevante nella controversia.
Richiamato per escludere l'inammissibilità: la Corte osserva che, pur non lineare, il ricorso consente di individuare le censure e quindi supera il vaglio di intelligibilità richiesto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio ordinario avente ad oggetto il diritto di credito per COSAP, il giudice può disapplicare il regolamento comunale illegittimo che ampli il presupposto di legge del canone.
- Ai fini dell'assoggettamento al COSAP, il passo carrabile richiede un supporto normativo che presupponga opere, manufatti o modifiche visibili e permanenti del piano stradale; gli accessi a raso privi di opere non integrano, da soli, il presupposto impositivo/corrispettivo.
- La definizione regolamentare comunale non può estendere il novero dei fatti imponibili oltre quanto previsto dalla disciplina primaria; in caso di contrasto, il regolamento va disapplicato.
- Il ricorso per cassazione non è inammissibile per difetto di chiarezza quando, nonostante una redazione non lineare, consenta comunque di individuare con sufficiente precisione le censure rivolte alla sentenza impugnata.
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