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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05355/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva annullato un avviso di addebito emesso per contributi dovuti alla gestione separata relativi all'anno 2008, ritenendo maturata la prescrizione. Secondo il ricorrente, il professionista aveva presentato la dichiarazione reddituale del 25 settembre 2009 omettendo di compilare il quadro RR, riservato all'indicazione dei contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata; per tale ragione il decorso della prescrizione doveva considerarsi sospeso in ragione del doloso occultamento del debito, con conseguente mancato maturare della prescrizione alla data di notifica dell'atto di riscossione o dell'avviso bonario indicati nel ricorso. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio che la questione decisiva non era la sospensione per occultamento doloso, bensì il differimento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione disposto dal d.P.C.M. 4 giugno 2009, applicabile ai contributi relativi al 2008, poiché la scadenza del saldo era stata posticipata al 6 luglio 2009 e l'atto interruttivo risultava notificato il 1° luglio 2009, quindi prima della scadenza differita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS nei limiti della motivazione, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Il principio applicato è che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, sicché il differimento di tale scadenza incide sul dies a quo della prescrizione; nel caso concreto, poiché il termine era stato differito al 6 luglio 2009 e l'atto interruttivo era stato notificato il 1° luglio 2009, la prescrizione non era ancora maturata.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La Corte richiama la norma sulla decorrenza della prescrizione, chiarendo che il termine decorre quando il diritto può essere fatto valere; in materia di contributi previdenziali ciò coincide con la scadenza del termine per il pagamento, eventualmente differito da disposizioni speciali.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    È invocato dal ricorrente quale base della sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito contributivo, anche se la decisione si fonda poi su una diversa ratio assorbente.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Normativa istitutiva della gestione separata previdenziale cui si riferiscono i contributi oggetto della controversia.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato come parte del quadro normativo relativo alla disciplina del credito contributivo e alla riscossione tramite avviso di addebito.

  • art. 1, D.Lgs. n. 462/1997

    Richiamato nel quadro della disciplina della liquidazione e riscossione dei tributi e dei contributi derivanti da controlli formali.

  • art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997

    Richiamato nel quadro normativo relativo al versamento unitario e agli adempimenti dichiarativi del contribuente/professionista.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale seguito dalla Corte di cassazione.

  • d.P.C.M. 4 giugno 2009

    Disposizione ritenuta direttamente applicabile che ha differito al 6 luglio 2009 la scadenza per il versamento del saldo dei contributi dovuti per i redditi 2008, incidendo sul dies a quo della prescrizione.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento; se una disposizione successiva o speciale differisce tale scadenza, anche il dies a quo della prescrizione è automaticamente posticipato.
  • Il giudice di legittimità può rilevare e valorizzare, anche d'ufficio e in ogni stato e grado, una disposizione normativa direttamente applicabile che incida in modo assorbente sulla decorrenza della prescrizione.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, pur allegabile, resta irrilevante quando la definizione corretta del termine iniziale porta già a escludere che la prescrizione sia maturata al momento dell'atto interruttivo.
  • Nei giudizi relativi a crediti contributivi, la verifica della tempestività dell'azione va compiuta tenendo conto non solo delle regole generali sulla prescrizione, ma anche dei differimenti di scadenza stabiliti da fonti speciali per l'anno di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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