Cassazione Civile, Ordinanza n. 02263/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, c.d.s., contestata a un automobilista che aveva transitato in una zona a traffico limitato senza autorizzazione. L'interessato proponeva opposizione sostenendo di essere legittimato al transito perché trasportava una persona disabile e aveva esposto sul cruscotto il relativo contrassegno. Il Comune si costituiva evidenziando, tra l'altro, che il verbale era stato poi annullato in autotutela e che, al momento dell'accertamento, non era stato posto in grado di conoscere la presenza del disabile a bordo né risultava alcuna preventiva autorizzazione. Il giudice di pace dichiarava cessata la materia del contendere e compensava integralmente le spese. In appello, l'originario opponente censurava solo la statuizione sulle spese; il Tribunale respingeva l'appello, ritenendo infondato il ricorso originario nel merito e corretto il regime delle spese, con applicazione della soccombenza virtuale e poi della soccombenza effettiva in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a riproporre la questione di merito sulla legittimità del verbale, già assorbita dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere e non devoluta con l'appello, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il Tribunale aveva correttamente confermato la compensazione delle spese di primo grado per gravi ed eccezionali ragioni, valorizzando sia la non manifesta originaria fondatezza dell'opposizione sia il sopravvenuto annullamento in autotutela del verbale da parte del Comune; inoltre, la condanna alle spese del grado d'appello era corretta in applicazione del principio di soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.)
è la norma sanzionatoria relativa al transito non autorizzato in z.t.l.; nel caso concreto il ricorrente ne invocava l'erronea applicazione sostenendo la legittimità del transito con disabile a bordo
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina del transito dei veicoli al servizio di persone disabili nelle aree a traffico limitato
artt. 11 e 12 d.P.R. n. 503/1996
invocati per affermare che il contrassegno disabili consentirebbe l'accesso alla z.t.l. senza ulteriori oneri
richiamato in relazione al principio di legalità e alla riserva di legge in materia sanzionatoria
applicato dal Tribunale per porre le spese del grado di appello a carico dell'appellante soccombente
richiamato per giustificare la compensazione delle spese di primo grado in presenza di gravi ed eccezionali ragioni
utilizzato nel procedimento di definizione accelerata; la decisione richiama anche i commi 3 e 4 per le conseguenze sanzionatorie
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
applicati in ragione della decisione conforme alla proposta del consigliere, con condanna equitativa e ulteriore somma alla Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Non è ammissibile in cassazione il motivo che, sotto forma di censura sulle spese o sulla motivazione, miri in realtà a riesaminare nel merito una questione già definita con statuizione passata in giudicato o non devoluta in appello.
- La compensazione delle spese di primo grado può essere confermata quando il giudice valorizzi, con motivazione logica e giuridicamente corretta, sia l'incerta o non manifesta fondatezza originaria della pretesa, sia una successiva condotta della pubblica amministrazione che abbia eliminato in autotutela l'atto impugnato.
- Ai fini della regolazione delle spese nel processo, la valutazione della "soccombenza virtuale" richiede una concreta verifica della prevedibile sorte della domanda al momento della lite e può essere esclusa se il comportamento sopravvenuto della parte pubblica abbia inciso in modo determinante sulla cessazione del contenzioso.
- La condanna alle spese del grado d'appello segue il principio di soccombenza quando l'appellante risulti totalmente soccombente, anche se la controversia di merito si sia nel frattempo estinta per sopravvenienze relative al primo grado.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo di ulteriore contributo unificato.
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