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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18829/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nel 2016 a un dipendente del settore aereo. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso perché, ai fini della procedura di riduzione del personale, avrebbe dovuto essere considerata l'intera platea dei lavoratori di un unico centro di imputazione di rapporti tra due società del gruppo, e non solo i dipendenti della formale datrice di lavoro. La Corte aveva quindi dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione e il pagamento dell'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della normativa speciale sui licenziamenti nel trasporto aereo e degli accordi sindacali del 2011-2012, sostenendo che gli esuberi derivavano dalla crisi aziendale del 2011 e che la procedura doveva riferirsi solo all'azienda interessata da quella crisi; (2) violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi e dell'art. 115 c.p.c., contestando la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto e sostenendo che la platea andava individuata nel solo complesso aziendale di Meridiana Fly, senza estendere l'analisi ad altre società del gruppo; (3) violazione della normativa aeronautica europea e del codice della navigazione, per negare che nel settore fosse possibile una reale unitarietà organizzativa con uso promiscuo del personale tra società distinte; (4) violazione dell'art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori, per sostenere che dall'indennità dovessero essere detratti i redditi aliunde percepiti o percepibili anche oltre il periodo di dodici mesi successivo al licenziamento. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso; il controricorrente ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso. Ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza della parte controinteressata. Ha inoltre condannato le società ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estinzione del processo impedisce il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1-bis L. n. 291 del 2004

    come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla L. n. 166 del 2008

    invocato dalla ricorrente per sostenere che, nel trasporto aereo, la mobilità dei lavoratori in esubero è ammessa solo dopo un lungo periodo di cassa integrazione nell'ambito dell'accordo sindacale originario.

  • art. 5 L. n. 223 del 1991

    invocato per la determinazione della platea dei lavoratori da licenziare nella procedura collettiva.

  • art. 2359 c.c.

    richiamato per sostenere l'esistenza di rapporti societari rilevanti ai fini dell'unità organizzativa di gruppo.

  • art. 2497 c.c.

    richiamato nel quadro dei rapporti di direzione e coordinamento tra società del gruppo.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato nel tentativo di delimitare il rapporto di lavoro nell'ambito delle distinte società.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'accertamento fattuale sulla platea dei lavoratori e sull'assetto organizzativo.

  • artt. 776 e 779 cod. nav.

    richiamati per escludere, nel settore aeronautico, l'unitarietà del servizio svolto da società diverse con uso promiscuo del personale.

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 (nn. 1, 8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e)

    invocato come disciplina europea del trasporto aereo rilevante per contestare la confusione tra distinte strutture aziendali.

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3, Capo C, Sezione 1 ORO

    richiamato per sostenere l'impossibilità normativa di un esercizio promiscuo del servizio aereo tra società diverse.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    invocato per sostenere che l'indennità risarcitoria di dodici mensilità dovesse essere ridotta con il reddito aliunde percepito o percepibile anche oltre tale periodo.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso produce effetti processuali se portata a conoscenza della parte controinteressata mediante notificazione o comunicazione ai difensori.

  • art. 391 c.p.c.

    la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del Collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa all'estinzione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per relationem precedenti conformi sulle questioni di merito non esaminate per effetto dell'estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicabile quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, purché sia validamente comunicata o notificata alla parte controinteressata.
  • In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento della Corte, che può porle a carico della parte rinunciante.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, le censure di merito restano assorbite e non vengono decise nel merito.
  • La rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla decisione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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