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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06487/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un ex dipendente ferroviario chiedeva di vedersi riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto di un appartamento di servizio sito in Barletta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l. n. 560/1993, sostenendo di averlo occupato come assegnatario e conduttore sin dal 1978, con pagamento regolare del canone, e di avere presentato domanda di acquisto nel 1998. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda rilevando che l'assegnazione dell'alloggio era stata revocata nel 1989 per accertata sublocazione e per il godimento di altri immobili, che il rapporto locativo era comunque cessato e che mancavano i presupposti dell'effettiva e personale utilizzazione dell'immobile per oltre cinque anni e dei requisiti previsti dal comma 7 dell'art. 1 della l. n. 560/1993. In cassazione il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 1594 c.c. e dell'art. 1, comma 6, l. n. 560/1993, sostenendo che la sublocazione sarebbe consentita dal codice civile e che la corte di merito avrebbe erroneamente escluso il diritto all'acquisto facendo leva su tale dato e trascurando la norma speciale sulla prelazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome e sufficienti: revoca dell'assegnazione dell'alloggio nel 1989, cessazione del rapporto locativo, mancanza di effettiva e personale utilizzazione del bene nell'ultimo quinquennio e mancata prova dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, l. n. 560/1993. Il ricorrente aveva censurato solo una delle ragioni poste a base della decisione, senza aggredirle tutte, con conseguente difetto di interesse e inammissibilità. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza sul fatto che il diritto di prelazione ex art. 1, comma 6, l. n. 560/1993 presuppone un valido contratto di locazione abitativa e l'effettiva e personale utilizzazione dell'alloggio da oltre un quinquennio, con onere della prova a carico di chi invoca il diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1594 c.c.

    La norma sulla sublocazione non basta a fondare il diritto all'acquisto dell'alloggio se il rapporto principale è stato revocato o cessato e se manca il presupposto dell'effettiva utilizzazione del bene.

  • art. 1, comma 6, l. n. 560/1993

    Il diritto di prelazione all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica richiede che l'assegnatario o il familiare convivente conduca l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio, non sia moroso e sussistano gli ulteriori presupposti sostanziali accertati dalla Corte.

  • art. 1, comma 7, l. n. 560/1993

    Il richiedente deve allegare e provare di trovarsi nelle condizioni previste dalla norma per poter presentare validamente la domanda di acquisto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come norma di censura per violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché conforme a consolidati orientamenti giurisprudenziali.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il giudizio è stato definito con la procedura accelerata per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna a una somma ulteriore per responsabilità aggravata e, ai sensi del comma 4, una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il rigetto della domanda, il ricorso per cassazione che censuri solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse.
  • Il diritto di prelazione all'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica presuppone non solo un valido rapporto di locazione, ma anche l'effettiva e personale utilizzazione dell'immobile per il periodo richiesto dalla legge.
  • Chi invoca il diritto di acquisto di un alloggio pubblico deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto, compresi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina speciale.
  • La mera astratta facoltà di sublocare non supera la mancanza del requisito legale dell'utilizzazione personale dell'immobile, né impedisce che la revoca dell'assegnazione e la cessazione del rapporto locativo escludano il diritto alla prelazione.
  • In cassazione, la censura deve colpire specificamente tutte le autonome basi logiche e giuridiche della decisione impugnata; altrimenti la decisione resta ferma per effetto della parte non attinta dal gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativaContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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