Cassazione Civile, Ordinanza n. 03184/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione ex art. 1137 c.c. contro una delibera assembleare di approvazione del rendiconto 2013. La lite riguardava, in particolare, l'imputazione nel rendiconto di spese tecniche e legali relative a un progetto di installazione di un ascensore interno al vano scale e a un contenzioso con altri condomini che avevano avviato lavori per un ascensore esterno. Con il primo motivo le ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 1123 c.c. e 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che le spese avrebbero dovuto essere ripartite per millesimi e che la Corte d'appello avesse introdotto una questione nuova sulla mancata allegazione della deliberazione assembleare con maggioranza qualificata, senza previa attivazione del contraddittorio. Con il secondo motivo deducevano vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Con il terzo motivo contestavano la statuizione sulle spese di lite, assumendo che la mancata partecipazione del condominio alla mediazione avrebbe dovuto comportare la compensazione o comunque una specifica motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse coerente con il consolidato orientamento secondo cui l'installazione ex novo di un ascensore in condominio, se non approvata assemblearmente, integra un'innovazione suscettibile di utilizzazione separata che può essere realizzata da uno o alcuni condomini soltanto, con spese a loro carico; solo se l'innovazione sia validamente deliberata dall'assemblea si applica il criterio di riparto dell'art. 1123 c.c. Inoltre ha escluso il vizio di motivazione nei termini denunciati, osservando che il testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di censurare l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente o irriducibile contrasto. Infine ha affermato che la mancata partecipazione alla mediazione non impone la compensazione delle spese, essendo questa rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
disciplina l'impugnazione della deliberazione condominiale; la controversia nasceva dal rigetto dell'impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto.
il criterio di riparto per millesimi vale per le spese comuni e, secondo la Corte, anche per le innovazioni validamente deliberate dall'assemblea; non si applica invece alle opere realizzate solo da alcuni condomini senza delibera assembleare.
regola le innovazioni sulla cosa comune e il potere assembleare di approvarle con le maggioranze prescritte.
consente, per innovazioni suscettibili di utilizzazione separata, la realizzazione a cura e spese di uno o alcuni condomini, con diritto degli altri di aderire successivamente contribuendo alle spese.
indica le maggioranze necessarie per la deliberazione delle innovazioni condominiali.
la Corte esclude che vi fosse una questione nuova tale da imporre l'attivazione del contraddittorio, trattandosi di questione di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo vigente consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto decisivo e non più sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
non è violato quando la sentenza contiene l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
richiede una motivazione sufficiente e intellegibile, ritenuta qui presente.
la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione del mancato esercizio.
richiamato come parametro di dedotta violazione, ma la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione decisoria.
art. 111 Cost.
richiamato dalle ricorrenti a sostegno del difetto di motivazione, ma ritenuto non violato.
art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28 del 2010
la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione produce le conseguenze previste dalla norma, ma non comporta automaticamente la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
i motivi devono essere specificamente riferibili alla ratio decidendi, altrimenti sono inammissibili per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di indicare specificamente i fatti e gli atti processuali rilevanti; la Corte rileva la mancata specificazione dell'allegazione sull'approvazione assembleare dell'impianto.
norma sul rito camerale richiamata per la trattazione del ricorso.
norma sul procedimento camerale di cassazione richiamata per la trattazione.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per individuare il testo processuale applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- L'installazione ex novo di un ascensore in condominio integra, di regola, un'innovazione della cosa comune: se l'opera è validamente deliberata dall'assemblea, le relative spese vanno ripartite secondo l'art. 1123 c.c.; se invece non vi è delibera assembleare e l'intervento è realizzato solo da alcuni condomini, i costi restano a carico dei soli partecipanti all'iniziativa, ferma la facoltà di adesione successiva degli altri condomini.
- Le norme sulle innovazioni condominiali e quelle sulla ripartizione delle spese operano su piani diversi: gli artt. 1120, 1121 e 1136 c.c. disciplinano l'approvazione e l'esecuzione dell'innovazione, mentre l'art. 1123 c.c. regola la distribuzione dei costi quando l'innovazione sia stata legittimamente deliberata.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specificamente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non si confronti davvero con la motivazione decisiva è inidonea a superare il vaglio di legittimità.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, restando rilevanti solo le ipotesi estreme di motivazione inesistente, apparente o incomprensibile.
- La mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione non impone automaticamente la compensazione delle spese di lite: la decisione sulla compensazione resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà.
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