Sentenza del 14/03/2025 n. 6810 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di 15.708,68 euro di IVA relativa al 2017, applicata dai fornitori di energia elettrica anche sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE), ritenuti dalla contribuente estranei alla base imponibile. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, la società lo aveva impugnato. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Roma e il rigetto dell’appello dell’Agenzia da parte della CGT di II grado del Lazio, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: ha contestato, in primo luogo, che la società potesse chiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione, anziché al fornitore che aveva riscosso l’IVA in rivalsa; in secondo luogo, ha censurato l’esclusione degli oneri di sistema dalla base imponibile. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetti di autosufficienza e specificità e ha chiesto, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso: l’Agenzia aveva esposto con sufficiente precisione i fatti, la motivazione della sentenza impugnata e le ragioni contestate. Ha accolto il primo motivo, chiarendo che il consumatore che abbia pagato IVA in rivalsa al fornitore non ha, per ciò solo, un rapporto tributario diretto con l’Amministrazione che gli consenta di domandarle il rimborso; la richiesta va ordinariamente rivolta al fornitore, mediante azione civilistica di ripetizione dell’indebito. L’azione diretta contro l’Amministrazione può essere ammessa in via eccezionale quando ottenere il rimborso dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, circostanza non dimostrata nel caso concreto. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è stata respinta: non individuava la norma unionale da interpretare e non risultavano provate le condizioni eccezionali che avrebbero potuto giustificarla. Il secondo motivo, relativo all’inclusione degli OGSE nella base imponibile, è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CGT del Lazio, perché la causa non poteva essere proposta in quei termini, e ha compensato integralmente le spese di ogni fase e grado, in ragione della particolarità della questione e della recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
L'eccezione non può essere accolta, perché la ricostruzione in ricorso è sufficientemente precisa nel riportare gli elementi fattuali, sintetizzare le difese e gli snodi processuali fondamentali della controversia. Inoltre, il ricorso riporta la motivazione della sentenza impugnata e, all'interno delle due censure, individua le rationes decidendi impugnate.
Il ricorso per Cassazione soddisfa i requisiti di contenuto e specificità quando espone in modo sufficiente i fatti e le fasi essenziali della controversia, riporta la motivazione impugnata e individua le ragioni della decisione che intende censurare.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha ritenuto ammissibile che la stessa censura fosse formulata richiamando entrambi i paradigmi, poiché nel caso concreto erano entrambi riferiti alla violazione delle medesime disposizioni di legge.
Artt. 17, 18 e 19 del D.P.R. n. 633/1972
Nel caso esaminato, queste disposizioni non fondano un rapporto diretto di rimborso tra il cessionario che ha pagato l’IVA in rivalsa e l’Amministrazione. La domanda di rimborso dell’IVA indebitamente addebitata va in via ordinaria rivolta al cedente o prestatore; il rapporto diretto con l’Amministrazione può riemergere quando si discute della detrazione dell’IVA nella dichiarazione del contribuente.
Art. 10 del D.P.R. n. 633/1972
Il fatto che la società svolga operazioni esenti e non possa detrarre l’IVA assolta sugli acquisti non le attribuisce, da solo, il diritto di chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso dell’imposta pagata in rivalsa al fornitore.
Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
La richiesta di rinvio pregiudiziale deve individuare una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione pertinente alla controversia; la Corte ha escluso il rinvio richiesto perché la società non aveva indicato la norma unionale da interpretare e la domanda si risolveva in una critica generale alla disciplina nazionale.
Art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 78, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE
Erano invocati nel secondo motivo per contestare la decisione di merito sull’esclusione degli oneri di sistema dalla base imponibile IVA. La Cassazione non ne ha esaminato l’applicazione, poiché il motivo è stato dichiarato assorbito dopo l’accoglimento del primo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale indicato dall’Agenzia per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali in materia di IVA; il motivo che lo invocava sulla base imponibile è rimasto assorbito.
Art. 382, ultimo comma, c.p.c.
La sentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio ex art.382 u.c. cod. proc. civ. perché la causa ab origine non poteva essere proposta.
Quando la causa non poteva essere proposta sin dall’origine, la Cassazione cassa la decisione impugnata senza rinviare ad altro giudice.
Massime di principio
- Chi paga IVA in rivalsa al proprio fornitore non diventa, per questo solo fatto, titolare di un rapporto diretto di rimborso con l’Amministrazione finanziaria. In via ordinaria deve chiedere la restituzione al fornitore, anche mediante azione civilistica di ripetizione dell’indebito.
- La possibilità di detrarre l’IVA e la richiesta di restituzione dell’IVA indebitamente addebitata sono situazioni distinte. Il rapporto diretto con l’Amministrazione può configurarsi quando è controverso il diritto alla detrazione esercitato dal contribuente nella propria dichiarazione; la mera indetraibilità dell’imposta, anche per attività esenti, non basta a fondare l’azione diretta di rimborso.
- L’azione diretta del cessionario contro l’Amministrazione è un rimedio eccezionale, giustificabile quando recuperare l’importo dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, ad esempio in caso di insolvenza rilevante. Chi invoca l’eccezione deve allegare e dimostrare le circostanze che la rendono necessaria.
- Il sistema nazionale che consente al fornitore di chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA versata e al cliente di agire civilmente contro il fornitore può rispettare i principi unionali di neutralità ed effettività, purché il rimedio del cliente sia concretamente praticabile e non eccessivamente difficile.
- Una questione pregiudiziale alla CGUE deve identificare la specifica norma o questione di diritto dell’Unione da interpretare ed essere rilevante per la controversia; una contestazione generale della disciplina nazionale non è sufficiente.
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