Cassazione Civile, Ordinanza n. 10898/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione mobiliare promossa da una società creditrice su macchinari della società debitrice, quest'ultima aveva proposto quattro opposizioni agli atti esecutivi. Una prima opposizione, del 17 novembre 2016, chiedeva la nullità degli esperimenti di vendita svolti da un commissionario nominato dal giudice dell'esecuzione; una seconda, del 5 aprile 2017, domandava anche l'annullamento dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva ordinato all'aggiudicatario di versare il saldo prezzo; una terza, del 13 marzo 2017, contestava il provvedimento con cui il giudice adito aveva cancellato la causa dal ruolo contenzioso civile e trasmesso il fascicolo all'ufficio esecuzioni; una quarta lamentava la pretesa collusione tra creditore procedente e aggiudicatario, sostenendo la nullità o inopponibilità dell'aggiudicazione, e chiedeva inoltre il risarcimento dei danni per la dedotta illegittimità e abusività dell'azione esecutiva. La Corte di cassazione ha esaminato quattro motivi: (1) violazione delle norme sul contraddittorio e sugli atti esecutivi, sostenendo che il vizio sarebbe stato tempestivamente censurabile solo dalla data dell'udienza omessa e non dall'ordinanza di vendita, oltre alla lesione del diritto di difesa e della conversione del pignoramento; (2) erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione contro il provvedimento di trasmissione del ricorso al giudice dell'esecuzione; (3) nullità/inopponibilità dell'aggiudicazione per collusione, con richiesta di riesame del materiale istruttorio; (4) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, correggendo in parte la motivazione della sentenza impugnata: la prima opposizione era inammissibile perché rivolta contro atti del commissionario, non impugnabili con l'art. 617 c.p.c.; la seconda era infondata perché il provvedimento di trasmissione al giudice dell'esecuzione e di cancellazione dal ruolo contenzioso non ha contenuto decisorio, ma è una mera redistribuzione interna dell'affare nello stesso ufficio giudiziario, quindi non è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, estraneo al giudizio di legittimità. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, ma ha escluso la cassazione perché, essendo corretta la legittimità dell'iniziativa esecutiva, la domanda era comunque infondata per difetto dei presupposti della responsabilità; ha quindi applicato il potere di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro della ricorribilità per cassazione; non impedisce la correzione della motivazione quando la domanda non esaminata è comunque infondata in diritto.
invocato nel primo motivo sul contraddittorio, ma la censura è stata respinta.
richiamato nel primo motivo; non ha condotto all'accoglimento della censura.
richiamato nel primo motivo; non ha condotto all'accoglimento della censura.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato come norma di denunciabilità per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
utilizzato come norma di denunciabilità di nullità processuali e omessa pronuncia.
l'opposizione agli atti esecutivi è esperibile solo contro provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione; non contro atti degli ausiliari né contro provvedimenti meramente organizzativi di trasmissione/cancellazione del fascicolo.
consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque corretto e la questione non esaminata è infondata in diritto.
il giudice dell'esecuzione mantiene il potere di direzione del processo esecutivo, anche nell'udienza fissata per la fase sommaria dell'opposizione.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla pretesa inopponibilità dell'aggiudicazione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la cassazione perché la domanda era infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
richiamato in collegamento al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 7-bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
l'inosservanza dei criteri tabellari di assegnazione interna non determina nullità dei provvedimenti adottati; analogamente, il provvedimento di trasmissione al giudice dell'esecuzione non è impugnabile.
indicato come rimedio interno non impugnabile per la distribuzione degli affari all'interno dell'ufficio giudiziario.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è proponibile contro gli atti e i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ma non contro gli atti compiuti dagli ausiliari del giudice, per i quali l'ordinamento prevede rimedi diversi e specifici.
- Quando un'opposizione esecutiva sia introdotta con un atto processuale non conforme al modello legale ma l'atto pervenga comunque al giudice dell'esecuzione e consenta lo svolgimento della fase sommaria, il vizio attiene alla regolarità della introduzione del giudizio e può essere sanato dal raggiungimento dello scopo.
- Il provvedimento con cui il giudice adito con opposizione esecutiva priva di corretta iscrizione trasmette l'atto al giudice dell'esecuzione e dispone la cancellazione dal ruolo contenzioso ha natura meramente organizzativa interna e non è autonomamente impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie per sostenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- L'omessa pronuncia su una domanda non impone necessariamente la cassazione con rinvio quando la domanda stessa è comunque infondata in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto; in tal caso la Corte può correggere la motivazione e decidere nel senso del rigetto.
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