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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40939/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2003 da parte di una società, omissione che secondo quanto emerso era dipesa dal comportamento negligente del commercialista incaricato. L'Ufficio emise un avviso di accertamento nei confronti della società per IVA, IRPEG e IRAP e, in via conseguenziale, due avvisi di accertamento IRPEF nei confronti dei soci. In primo grado i ricorsi furono rigettati; in appello la Commissione tributaria regionale ridusse equitativamente il reddito della società, impose all'Ufficio di ricostruire il valore della produzione ai fini IRAP e annullò le sanzioni, ritenendo che la situazione complessiva facesse propendere per tale esito. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997: la CTR avrebbe escluso le sanzioni sulla sola base dell'addebito della mancata dichiarazione al commercialista, mentre per escludere la punibilità occorre che il fatto sia stato denunciato all'autorità giudiziaria e che il contribuente provi anche gli ulteriori presupposti richiesti dalla disciplina speciale sulle violazioni commesse dal professionista incaricato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione chiede inoltre dichiararsi l'estinzione del processo nei confronti di uno dei soci, Giuseppe Abbadessa, per intervenuta definizione della controversia con versamento di quanto dovuto.

La decisione

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere nei confronti del socio che aveva definito la lite. Per la società e per l'altro socio accoglie il ricorso dell'Agenzia: ritiene fondata la censura sulla illegittima esclusione delle sanzioni, perché la CTR aveva applicato in modo errato la disciplina sulla non punibilità del contribuente quando l'omissione è imputabile al commercialista. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Viene invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge da parte del giudice di merito.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    "il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi"

    La Corte precisa che la non punibilità richiede prova del fatto esclusivamente imputabile al terzo e della denuncia all'autorità giudiziaria; la mera addebitabilità al professionista non basta, se non sono provati gli ulteriori presupposti richiesti dalla norma e dalla disciplina speciale applicabile.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011

    Richiamato nell'istanza dell'Avvocatura come base della comunicazione di definizione della controversia e del versamento di quanto dovuto da parte di uno dei contribuenti.

  • art. 16, comma 8, legge n. 289 del 2002

    Applicato dalla Corte per dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere nei confronti del contribuente che aveva aderito alla definizione.

  • art. 1, legge n. 423 del 1995

    Indicata come disciplina speciale sulle violazioni tributarie commesse per condotta illecita del professionista; la Corte ne evidenzia la funzione amministrativa e la non preclusione alla prova, in sede contenziosa, della non punibilità del contribuente secondo i principi consolidati.

Massime di principio

  • Quando l'omissione tributaria è asseritamente causata dal comportamento del commercialista o di altro professionista incaricato, il contribuente che invochi la non punibilità deve provare in giudizio non solo l'addebito esclusivo al terzo, ma anche la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria e gli ulteriori presupposti richiesti dalla disciplina applicabile.
  • La sola affermazione che l'inadempimento sia dipeso dalla negligenza del professionista non è sufficiente a escludere le sanzioni tributarie, se manca la dimostrazione rigorosa degli elementi costitutivi dell'esimente.
  • La disciplina speciale sulle violazioni commesse dal professionista opera sul piano della riscossione e della procedura amministrativa, ma non impedisce al giudice tributario di valutare in concreto la non punibilità del contribuente sulla base della prova dei presupposti richiesti dalla legge.
  • L'onere della prova della causa esterna esclusiva, della denuncia e della provvista consegnata al professionista grava sul contribuente, che deve anche dimostrare di avere vigilato sul corretto adempimento dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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