Cassazione Civile, Ordinanza n. 12825/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti ai giudici tributari un avviso di accertamento con cui l’Ufficio gli contestava, ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2012, l’omessa dichiarazione di plusvalenze derivanti dalla vendita a terzi di beni immobili. La CTR aveva confermato l’accertamento, ritenendo edificabili i terreni ceduti nonostante le eccezioni del contribuente, che in cassazione ha dedotto: (1) violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 67, comma 1, T.U.I.R. e 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, sostenendo che i terreni non fossero edificabili per la presenza di vincoli urbanistici e per l’uso agricolo protratto nel tempo; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su punti decisivi, omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, assumendo che la decisione di merito avesse trascurato documenti e risultanze istruttorie rilevanti.
La decisione
Prima della decisione sul merito dei motivi, il ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, rappresentando di non avere più interesse per effetto di una definizione transattiva con l’Ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 213, della L. n. 197/2022. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha precisato che non vi è luogo a statuizione sulle spese, poiché l’Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura per la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 67, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni.
art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nozione fiscale di edificabilità dei terreni.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi e difetto motivazionale.
art. 1, comma 213, L. n. 197/2022
Indicata dal ricorrente come base della definizione transattiva che ha fatto venir meno l’interesse al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude che la disposizione si applichi alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio in cassazione determina l’estinzione del processo quando sia validamente manifestata e venga meno l’interesse a proseguire la controversia.
- Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando il ricorrente rinuncia al giudizio e la controparte non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- Le censure di legittimità relative alla qualificazione fiscale di un bene e alla valutazione delle prove restano assorbite se il ricorso viene rinunciato prima della decisione nel merito.
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