Cassazione Civile, Ordinanza n. 20641/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla prestazione resa presso un supermercato, dove la lavoratrice sosteneva di avere svolto, per un periodo compreso tra il febbraio 2015 e il gennaio 2016, attività continuativa di promozione dei prodotti da forno e di pasticceria di una società fornitrice, ma anche mansioni di commessa per la generalità dei prodotti da forno del supermercato, con assoggettamento alle direttive e all'organizzazione del personale del punto vendita. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento dell'irregolarità della somministrazione, con declaratoria di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la società del supermercato, reintegra e condanna al pagamento delle differenze retributive e delle retribuzioni medio tempore maturate. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la fattispecie concreta fosse piuttosto riconducibile a un appalto di servizi labour intensive e, soprattutto, che la versione dei fatti della lavoratrice non fosse provata, mentre risultava provato che la medesima avesse svolto prevalentemente attività di promoter dei prodotti della fornitrice, senza dimostrazione di mansioni di vendita o di commessa alle dipendenze della società del supermercato. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: violazione dell'art. 1655 c.c. e degli artt. 29 ss. d.lgs. 276/2003, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato il rapporto e ignorato la mancata ufficializzazione del rapporto da parte della fornitrice; violazione dell'art. 2 d.lgs. 81/2015, degli artt. 2094 c.c. e 409 n. 3 c.p.c., per non avere esaminato la fattispecie come prestazione di fatto subordinata e per non avere accertato le mansioni di commessa; omesso esame di fatti decisivi; nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto pacifiche circostanze controverse e per avere disatteso prove che, secondo la ricorrente, dimostravano attività di vendita di prodotti di proprietà della società del supermercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui miravano a una rivalutazione del merito, del principio di non contestazione e delle risultanze istruttorie, e comunque infondate le doglianze di violazione di legge. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla sola qualificazione astratta della fattispecie, ma aveva escluso in fatto che la lavoratrice avesse svolto le mansioni di commessa o un'attività di vendita alle dipendenze della società resistente, ritenendo invece provata la versione difensiva di quest'ultima e non dimostrata quella della lavoratrice. La Cassazione ha inoltre precisato che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito e che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti in cui si alleghi l'utilizzo di prove non introdotte o la disapplicazione di prove legali, non già la mera contestazione della valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte non ne ha ravvisato la violazione, perché la decisione di merito si è fondata soprattutto sull'accertamento in fatto dell'assenza di prova delle mansioni dedotte
artt. 29 ss. d.lgs. n. 276/2003
invocati sulla disciplina dell'appalto e della somministrazione; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la critica perché mirava a una rivalutazione del fatto e comunque la Corte d'appello aveva escluso i presupposti fattuali della domanda
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato che le doglianze tendevano in realtà a un nuovo esame del merito
invocato per sostenere la subordinazione della prestazione; la Corte non vi ha ravvisato un errore di diritto, perché il punto decisivo era l'insufficienza della prova delle mansioni ascritte al resistente
richiamato per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; la Corte ha escluso che la fattispecie potesse essere ricostruita in cassazione in modo diverso da quanto accertato in fatto dal giudice di merito
citato in relazione alla riconducibilità della controversia al rapporto di lavoro subordinato
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione della normativa applicabile
invocato per lamentare motivazione apparente o incomprensibile; la censura è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza d'appello era coerente e comprensibile nella sua ratio
la Corte ha ribadito che la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono sprovvisti, non per contestare la valutazione del materiale istruttorio
come per l'art. 115 c.p.c., non consente di sindacare in cassazione la mera ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito
richiamato per censurare il riparto e l'apprezzamento dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la doglianza in realtà mirasse a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in seguito al rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: le censure che mirano a sovvertire l'accertamento di merito sono inammissibili.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non è invece consentito censurare la semplice diversa ponderazione del materiale istruttorio.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'insufficienza della prova circa mansioni, direzione o inserimento del lavoratore nell'organizzazione altrui, la censura di erronea qualificazione del rapporto resta infondata se non supera il preliminare accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il principio di non contestazione e la ripartizione dell'onere della prova non possono essere invocati in cassazione per ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, poiché l'apprezzamento della condotta processuale e del materiale probatorio appartiene al giudice di merito.
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