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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20544/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito notificato il 16 gennaio 2017 per contributi dovuti alla gestione separata relativi all'anno 2009. Nei gradi di merito la domanda volta a far dichiarare la non debenza dei contributi era stata accolta per intervenuta prescrizione; la Corte d'appello aveva ritenuto che il termine prescrizionale decorresse dalla scadenza ordinaria del pagamento, senza applicare la sospensione ex art. 2941, primo comma, n. 8, c.p.c. e senza considerare il differimento dei termini di versamento disposto dal D.P.C.M. 1 giugno 2010. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di cassazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente omesso di applicare il differimento del termine di pagamento dei contributi alla gestione separata quale dies a quo della prescrizione, con conseguente tempestività dell'azione interruttiva del 30 giugno 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e che, quindi, rileva anche il differimento di tali termini previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti rientranti nelle condizioni previste dalla disciplina sugli studi di settore. Poiché il differimento spostava il dies a quo al 6 luglio 2010, la notifica/interruzione del 30 giugno 2015 era ancora utile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie secondo i criteri indicati e valutare anche l'eventuale incidenza delle recenti pronunce della Corte costituzionale sulle sanzioni civili, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello come causa di sospensione non ritenuta operante; la Cassazione non fonda la decisione su tale norma, ma afferma che la prescrizione va invece calcolata tenendo conto del differimento del termine di pagamento.

  • D.P.C.M. 1 giugno 2010

    Considerato dalla Corte territoriale non operativo; la Cassazione ritiene invece decisivo il differimento dei termini di versamento per i contribuenti interessati, quale momento iniziale della prescrizione.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    È qualificato come atto di natura regolamentare attuativo della previsione legislativa e idoneo a differire il termine di pagamento dei contributi, incidendo sul dies a quo della prescrizione.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18

    Richiamato come base normativa generale della disciplina dei termini di versamento e del potere di differimento.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5

    Indicato come delega attuativa in forza della quale è stato emanato il D.P.C.M. 10 giugno 2010.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis

    Richiamato per individuare i contribuenti e le attività economiche soggette agli studi di settore cui si applica il differimento.

  • L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Citata quale legge di conversione del D.L. n. 331 del 1993.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e il deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento; se quel termine è differito da una disposizione normativa o regolamentare valida, il differimento sposta in avanti anche il dies a quo della prescrizione.
  • Il differimento dei termini di versamento previsto per i soggetti rientranti in una determinata categoria economico-fiscale opera in senso oggettivo per l'intera categoria, senza che sia necessario accertare caso per caso la posizione concreta del singolo contribuente, purché rientri nel perimetro applicativo della disciplina.
  • I D.P.C.M. adottati in attuazione di una previsione legislativa e con funzione attuativa o integrativa della legge hanno natura regolamentare e possono incidere sulla decorrenza dei termini di adempimento e, indirettamente, sulla prescrizione.
  • Nel giudizio di legittimità, se la sentenza di merito non considera correttamente il differimento del termine di pagamento rilevante ai fini della prescrizione, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame della tempestività dell'azione contributiva.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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