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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20536/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di ripristino di una prestazione assistenziale/pensionistica per gli anni 2016, 2017 e 2018, accolta in primo grado; il giudice di primo grado aveva però omesso di pronunciarsi sul periodo successivo, ritenendo inammissibile la condanna a prestazioni future. In appello, la decisione è stata confermata e l'appellante è stata condannata alle spese. In Cassazione la parte privata ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della l. n. 78/2009 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere anche il diritto ai ratei per il 2019 e per gli anni successivi, sulla base della dichiarazione reddituale depositata in corso di causa; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 152 disp. att. c.p.c., contestando la condanna alle spese di primo grado disposta dalla Corte d'appello nonostante la sentenza fosse stata integralmente confermata e tale capo non fosse stato specificamente impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura cumulas­se vizi eterogenei, non individuasse una specifica violazione di legge e si risolvesse in una contestazione dell'accertamento di fatto, oltre a non rispettare i requisiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, in caso di conferma integrale della decisione di merito e in assenza di impugnazione specifica sul capo spese del primo grado, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio a una nuova liquidazione complessiva delle spese di entrambi i gradi. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado, mentre è rimasta ferma la liquidazione delle spese del secondo grado; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 15 l. n. 78/2009

    richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe dovuto consentire il riconoscimento della prestazione anche per il periodo successivo al 2018; la Corte non ne offre una lettura autonoma, rilevando piuttosto che la censura non individua un errore di interpretazione della norma

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e tecnicamente distinti; il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, mentre il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    per il vizio ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366, n. 6, quale onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio

  • art. 91 c.p.c.

    la regola della soccombenza non consente al giudice d'appello, in caso di conferma integrale della sentenza e in assenza di specifica impugnazione del capo spese, una nuova liquidazione delle spese del primo grado

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    invocato dalla ricorrente nel secondo motivo insieme all'art. 91 c.p.c. per contestare la condanna alle spese

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    la cassazione senza rinvio è stata disposta per il vizio relativo alla statuizione sulle spese del primo grado

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sull'omessa valutazione di elementi istruttori

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere formulato in modo tecnicamente specifico e non può cumulare indistintamente censure riconducibili a diversi vizi di legittimità.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre solo quando si contesta l'erronea interpretazione della norma astratta; se la doglianza riguarda la valutazione delle prove o l'accertamento dei fatti di causa, la censura esula dal sindacato di legittimità.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare il mancato esame di documenti, argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori.
  • In materia di prestazioni periodiche, il giudice non può pronunciare una condanna per obbligazioni future quando la spettanza delle rate successive dipende da una verifica periodica di fatti e requisiti che non siano ancora maturati o accertati.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione impugnata, il giudice del gravame non può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese del primo grado se il relativo capo non è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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