Cassazione Civile, Ordinanza n. 20536/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di ripristino di una prestazione assistenziale/pensionistica per gli anni 2016, 2017 e 2018, accolta in primo grado; il giudice di primo grado aveva però omesso di pronunciarsi sul periodo successivo, ritenendo inammissibile la condanna a prestazioni future. In appello, la decisione è stata confermata e l'appellante è stata condannata alle spese. In Cassazione la parte privata ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della l. n. 78/2009 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere anche il diritto ai ratei per il 2019 e per gli anni successivi, sulla base della dichiarazione reddituale depositata in corso di causa; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 152 disp. att. c.p.c., contestando la condanna alle spese di primo grado disposta dalla Corte d'appello nonostante la sentenza fosse stata integralmente confermata e tale capo non fosse stato specificamente impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura cumulasse vizi eterogenei, non individuasse una specifica violazione di legge e si risolvesse in una contestazione dell'accertamento di fatto, oltre a non rispettare i requisiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, in caso di conferma integrale della decisione di merito e in assenza di impugnazione specifica sul capo spese del primo grado, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio a una nuova liquidazione complessiva delle spese di entrambi i gradi. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado, mentre è rimasta ferma la liquidazione delle spese del secondo grado; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 15 l. n. 78/2009
richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe dovuto consentire il riconoscimento della prestazione anche per il periodo successivo al 2018; la Corte non ne offre una lettura autonoma, rilevando piuttosto che la censura non individua un errore di interpretazione della norma
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e tecnicamente distinti; il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, mentre il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
per il vizio ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366, n. 6, quale onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti
richiamato per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio
la regola della soccombenza non consente al giudice d'appello, in caso di conferma integrale della sentenza e in assenza di specifica impugnazione del capo spese, una nuova liquidazione delle spese del primo grado
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo insieme all'art. 91 c.p.c. per contestare la condanna alle spese
la cassazione senza rinvio è stata disposta per il vizio relativo alla statuizione sulle spese del primo grado
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sull'omessa valutazione di elementi istruttori
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere formulato in modo tecnicamente specifico e non può cumulare indistintamente censure riconducibili a diversi vizi di legittimità.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre solo quando si contesta l'erronea interpretazione della norma astratta; se la doglianza riguarda la valutazione delle prove o l'accertamento dei fatti di causa, la censura esula dal sindacato di legittimità.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare il mancato esame di documenti, argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori.
- In materia di prestazioni periodiche, il giudice non può pronunciare una condanna per obbligazioni future quando la spettanza delle rate successive dipende da una verifica periodica di fatti e requisiti che non siano ancora maturati o accertati.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione impugnata, il giudice del gravame non può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese del primo grado se il relativo capo non è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione.
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