Cassazione Civile, Ordinanza n. 20547/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite originava da una domanda proposta da un lavoratore volta ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, in relazione a un rapporto di lavoro asseritamente intercorso dal 1 febbraio 1982, e, in subordine, il risarcimento del danno nei confronti dell'ente datore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva invece accolto l'impugnazione del lavoratore e riconosciuto il diritto alla costituzione della rendita. Avverso tale sentenza l'INPS proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13 L. n. 1338/1962 e 2935 e 2946 c.c., chiedendo l'annullamento della decisione. Nel corso della vicenda processuale emergeva però che un precedente ricorso per cassazione contro la stessa sentenza era già stato proposto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, definito con ordinanza n. 27683/2020 che aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione. Poiché il presente ricorso era stato successivamente proposto contro la medesima sentenza e i ricorsi non erano stati riuniti, la Corte rilevava l'improcedibilità del ricorso rimesso in decisione per il principio di unità della decisione e di ragionevole durata del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'INPS. Ha rilevato che contro la medesima sentenza era stato già proposto e definito un precedente ricorso per cassazione dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Roma. In applicazione del principio secondo cui, se non si riuniscono più ricorsi autonomi avverso la stessa sentenza di merito, la decisione di uno preclude l'esame dell'altro, il ricorso successivo è improcedibile. La Corte ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, e non ha provveduto sulle spese in ragione della particolare situazione processuale.
Norme richiamate
è la disposizione invocata come base del diritto alla costituzione della rendita vitalizia; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato improcedibile
norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di decorrenza della prescrizione
norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di prescrizione ordinaria
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
consente la declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Quando avverso la medesima sentenza di merito siano stati proposti più ricorsi per cassazione autonomi e non riuniti, la decisione di uno dei ricorsi preclude l'esame degli altri, che diventano improcedibili in forza dei principi di unità della decisione e di ragionevole durata del processo.
- L'improcedibilità può essere rilevata anche se il ricorso successivamente esaminato sia stato iscritto prima o dopo l'altro, purché risulti già definito un precedente ricorso relativo alla stessa sentenza e il processo non sia stato riunito.
- La presenza di un precedente giudizio di cassazione sulla stessa sentenza impone alle parti di dare tempestiva conoscenza della pluralità delle impugnazioni e di attivarsi per la riunione o per le iniziative processuali conseguenti; in difetto, il secondo ricorso non può essere esaminato nel merito.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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