Cassazione Civile, Ordinanza n. 21516/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di un raggruppamento d'impresa da una gara pubblica per servizi di pulizia e sanificazione, disposta dalla stazione appaltante a seguito di vicende penali e di provvedimenti interdittivi e straordinari gravanti sulla società mandataria. Il giudice amministrativo aveva dapprima respinto l'impugnazione dell'esclusione, poi respinto l'appello. Successivamente la società esclusa aveva proposto revocazione contro la sentenza d'appello, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse omesso di pronunciarsi sull'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'interpretazione della direttiva appalti e delle norme nazionali di recepimento. La Corte amministrativa aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che non vi fosse errore di fatto revocatorio, perché la questione del rinvio pregiudiziale era stata esaminata e motivatamente disattesa. In cassazione la società ricorrente denuncia, con due motivi connessi, violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 362 c.p.c., degli artt. 267 TFUE e 4, par. 3, 19, par. 1, TFUE, oltre che di norme della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali UE, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe errato nel non ravvisare un'omissione di pronuncia e nel non rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia; deduce inoltre eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non riguardassero i limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione, compiuta dal Consiglio di Stato, sulle condizioni di ammissibilità della revocazione e, indirettamente, il merito della mancata rimessione pregiudiziale. Poiché il giudizio reso in sede di revocazione aveva già esaminato la questione del rinvio alla Corte di giustizia e l'aveva motivatamente esclusa, non era configurabile un errore revocatorio né un vizio di giurisdizione censurabile ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che una richiesta subordinata di nuovo rinvio pregiudiziale era inammissibile, anche alla luce della giurisprudenza UE che consente al giudice di ultima istanza di astenersi dal rinvio per ragioni inerenti all'irricevibilità del procedimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ottavo comma; ultimo comma
Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non consente di sindacare la valutazione di ammissibilità della revocazione o il merito della decisione amministrativa.
È il parametro processuale invocato per il controllo sui limiti della giurisdizione, ma non consente di impugnare la valutazione del giudice amministrativo sulla revocazione quando non sia in discussione il potere giurisdizionale in sé.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è richiamato come possibile dovere del giudice di ultima istanza, ma la sua mancata attivazione, se motivatamente esclusa dal giudice nazionale, non integra automaticamente vizio di giurisdizione.
art. 4, paragrafo 3, TFUE
È evocato in relazione al principio di leale cooperazione tra giudici nazionali e Corte di giustizia, ma non fonda, nel caso concreto, un vizio di giurisdizione.
art. 19, paragrafo 1, TFUE
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale, ma la Corte non ne ricava un obbligo di accoglimento del ricorso.
art. 6, par. 1, CEDU
Invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto a un equo processo, senza esito favorevole nel giudizio di cassazione.
art. 13 CEDU
Invocato dalla ricorrente come parametro di tutela effettiva, ma non ritenuto violato.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne desuma una diversa conclusione sulla giurisdizione.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva, ma non determinante ai fini dell'accoglimento.
art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente, senza incidenza decisiva sulla decisione.
art. 45, par. 2, lett. d), direttiva 2004/18/CE
È la norma sostanziale europea evocata per sostenere il dubbio interpretativo sulla causa di esclusione dalla gara.
art. 38, comma 1, lett. e) e f), d.lgs. n. 163 del 2006
È la disposizione nazionale applicata per l'esclusione dalla procedura di gara; la questione della sua compatibilità/interpretazione UE è stata però già esaminata dal giudice amministrativo.
È il rimedio esperito davanti al Consiglio di Stato per revocazione, la cui inammissibilità è stata confermata.
art. 45 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
È richiamato come misura interdittiva applicata alla società dopo i fatti penali rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara.
art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114
È richiamato per le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio disposte nei confronti della società.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per far valere un vero vizio di giurisdizione, cioè la violazione dei limiti esterni del potere giurisdizionale, e non per contestare la correttezza della valutazione compiuta dal giudice amministrativo sulle condizioni di ammissibilità della revocazione.
- L'errore revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto non controverso e non già un errore di valutazione o di interpretazione della domanda o delle eccezioni; la deduzione dell'omessa rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia non è, di per sé, idonea a trasformare una critica di merito in un motivo di giurisdizione.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia formulata dalla parte non costituisce una domanda autonoma sulla quale il giudice debba necessariamente pronunciarsi in dispositivo, potendo essere trattata come sollecitazione al potere officioso del giudice stesso.
- La mancata rimessione alla Corte di giustizia non integra automaticamente eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice nazionale abbia esaminato la questione e motivatamente ritenuto di poterne fare a meno, anche in presenza di precedente giurisprudenza europea ritenuta applicabile.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito recuperare censure già scrutinabili nei precedenti gradi di merito o nei precedenti ricorsi dichiarati inammissibili, sotto la veste di violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
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