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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21552/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio: il G.I.P. aveva rigettato l'istanza per presunta insussistenza dei requisiti reddituali sulla base di precedenti penali e di indizi di redditi illeciti; l'istante ha proposto opposizione a vari provvedimenti, con più rinvii e annullamenti della Cassazione. In sede di nuovo giudizio il Tribunale ha nuovamente rigettato l'opposizione sostenendo che il ricorrente avesse superato il limite di reddito per il beneficio, ritenendo credibili indizi quali la titolarità di tre utenze telefoniche per uso affari, la dichiarazione della cognata ritenuta non attendibile e i numerosi reati contro il patrimonio, tali da far presumere redditi illeciti. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione lamentando violazioni processuali e l'errata valutazione e assessment delle prove e chiedendo che il giudice svolgesse indagini e informative d'ufficio per accertare il tenore di vita e le fonti di reddito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi attaccassero in realtà la valutazione di fatto e la congruità della motivazione del Tribunale, materie non sindacabili in questa sede se non per mancanza assoluta o apparente di motivazione o altri vizi di legge gravi. La Corte ha confermato che il giudice del merito può valutare la credibilità dell'autocertificazione e utilizzare presunzioni semplici (tenore di vita, precedenti, elementi documentali come utenze) per ritenere sussistente un reddito, compreso quello derivante da attività illecite. Perciò il rigetto dell'istanza è stato ritenuto sufficientemente motivato. Il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese e a un'ammenda di euro 2.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 78

    L'autocertificazione del richiedente costituisce l'atto con cui si attestano le condizioni reddituali; tuttavia la sua attendibilità è valutabile dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata in relazione ai requisiti formali della dichiarazione sostitutiva; il Tribunale aveva rilevato carenza di specifica determinazione del reddito nella dichiarazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2

    Consente al giudice di valutare elementi e presunzioni relativi al reddito e al tenore di vita; la Corte ha confermato la legittimità di fondare il diniego su elementi presuntivi desumibili dai fatti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99

    Previsione del procedimento per le ordinanze; la giurisdizione di legittimità ammette ricorso per violazione di legge, non per rinnovata valutazione del merito.

  • Codice di procedura penale, art. 627, comma 4

    Limite alla modificazione della regiudicata su punti di diritto in sede di rinvio; la Corte ha richiamato il principio che non sempre è possibile rimettere in discussione questioni già esaminate quando la Cassazione ha deciso sul punto.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Richiamato quanto alle regole generali sulla valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la rivalutazione della credibilità è rimessa al giudice di merito.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Richiamati in tema di mezzi di prova e presunzioni semplici; la Corte ha confermato che il giudice può utilizzare le presunzioni previste per inferire la percezione di redditi, ivi compresi quelli illeciti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata come base per la condanna alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per ricorso inammissibile.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 144 del 1992

    Principio richiamato secondo cui rilevano anche i redditi non assoggettati a imposta, inclusi i proventi di attività illecite, e che tali redditi possono essere accertati con i mezzi ordinari di prova, comprese le presunzioni.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze sul gratuito patrocinio è ammissibile soltanto per vizio di diritto; non è la sede per rinnovare la valutazione della credibilità delle prove e del merito.
  • L'autocertificazione del reddito non è inidonea in astratto, ma il giudice di merito può valutarne l'attendibilità sulla base di elementi documentali e presunzioni; elementi che indichino un tenore di vita incompatibile con il reddito dichiarato possono legittimare il diniego.
  • I redditi derivanti da attività illecite rientrano nella nozione di reddito ai fini del patrocinio e possono essere rilevati tramite presunzioni e mezzi ordinari di prova.
  • Il giudice può utilizzare indizi quali precedenti penali, riscontri documentali (es. utenze, titolarità di beni o attività), e la situazione reddituale di terzi che affermano di sostenere il richiedente per ritenere non attendibile l'autocertificazione.
  • Se il giudice ritiene necessario approfondire certe circostanze, può (e talvolta deve) acquisire informazioni e atti dagli organi competenti, ma il mancato svolgimento di ulteriori indagini non costituisce automaticamente vizio di diritto se la decisione è comunque motivata su elementi rilevanti.
  • Chi chiede il gratuito patrocinio deve essere consapevole che la documentazione e le dichiarazioni rese saranno sottoposte a valutazione di verosimiglianza; dichiarazioni di supporto da parte di terzi saranno valutate nella loro credibilità.
  • In impugnazioni successive il principio della non revisione dei fatti dalla Cassazione limita le possibilità di successo quando l'appello contesta principalmente la valutazione probatoria e la congruità della motivazione.

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