Cassazione Penale, Sentenza n. 21337/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto di energia elettrica, deducendo (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata acquisizione del difetto della condizione di procedibilità in relazione al mutato regime del delitto di furto (ossia che il reato è oggi, salvo eccezioni, procedibile a querela della persona offesa) e (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per Ottaviano, della sospensione condizionale della pena. In particolare è stato censurato che l'imputazione non aveva contestato le specifiche ipotesi di cui all'art. 625 n.7 c.p. che rendono il reato procedibile d'ufficio, che la sentenza di primo grado non ha indicato quale ipotesi di quelle previste fosse ritenuta, e che la querela prodotta dai tecnici ENEL non era rituale né idonea a far decorrere la procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: a seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150 è mutato il regime di procedibilità del furto di energia elettrica (art. 624, comma 3 c.p.) che è, in linea ordinaria, punibile a querela. Nel caso concreto non erano contestate e provate le specifiche ipotesi aggravanti di cui all'art. 625 n.7 c.p. che legittimano la procedibilità d'ufficio; la descrizione dell'imputazione indicava solo l'oggetto materiale (energia elettrica) e la persona offesa (ENEL) senza richiamare le ipotesi previste dalla norma. Inoltre la querela firmata dai tecnici verificatori ENEL non era idonea per l'ente. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità; le altre censure sono state assorbite e una memoria depositata tardivamente è stata esclusa.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
Riferimento legislativo che ha modificato il regime di procedibilità per il reato di furto (in particolare in relazione al tema del furto di energia elettrica), rendendo necessario verificare se il fatto sia procedibile d'ufficio o a querela.
è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis
La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che il furto di energia elettrica è, in linea di principio, procedibile a querela; per ritenere la procedibilità d'ufficio è necessario che nel capo di imputazione siano contestate e risultino provate le specifiche ipotesi richiamate (es. l'aggravante di cui all'art. 625 n.7).
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Si tratta di una delle circostanze aggravanti che, se concretamente contestata e provata, fanno decorrere la procedibilità d'ufficio; in mancanza di puntuale contestazione delle ipotesi previste, non può ritenersi sussistente la procedibilità d'ufficio.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento alla legittimazione a proporre querela: la Corte ha ritenuto che i tecnici verificatori ENEL non fossero legittimati a sporgerla per l'ente, quindi la querela prodotta non aveva carattere rituale/idoneo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione (vincoli formali sull'esposizione delle censure).
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata per escludere la memoria depositata tardivamente rispetto all'udienza di trattazione, quindi non considerabile.
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa del 2022, il furto di energia elettrica è di norma procedibile a querela: il pubblico ministero può procedere d'ufficio solo se nel capo di imputazione sono espressamente contestate e riconoscibili le fattispecie che richiamano la procedibilità d'ufficio (art. 625 n.7 e sim.).
- Il capo di imputazione deve indicare con chiarezza e specificità le ipotesi aggravanti o le circostanze che trasformano la procedibilità a querela in procedibilità d'ufficio; la mera indicazione dell'oggetto materiale (es. energia elettrica) e della persona offesa non è sufficiente.
- La querela deve essere proposta da soggetto legittimato: atti formali presentati da dipendenti o tecnici di un ente non sempre equivalgono a querela rituale dell'ente; occorre verificare la legittimazione e la regolarità della sottoscrizione/mandato.
- Se sussiste un difetto della condizione di procedibilità, la pronuncia di condanna deve essere annullata senza rinvio quando l'azione penale non può essere proseguita; le altre censure diventano assorbite.
- Documenti o memorie depositati oltre i termini processuali (es. prima dell'udienza di cassazione) possono essere dichiarati inammissibili e non considerati dalla Corte.
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