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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21479/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (artt. 624, 625 co.1 n.2 e 61 n.5 c.p.) sostenendo: (1) manifesta illogicità della motivazione rispetto all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p., poiché la Corte d'appello avrebbe genericamente dedotto una maggiore vulnerabilità della vittima in ragione della riduzione del traffico veicolare e pedonale e per il fatto che era stata infranta una vetrina laterale; (2) mancata motivazione sul diniego di pene sostitutive, avendo il giudice d'appello fondato la decisione esclusivamente sui numerosi precedenti dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che, a seguito della riforma "Cartabia" (d.lgs. 150/2022), il delitto di furto è in linea di principio procedibile a querela della persona offesa, procedendosi d'ufficio solo in presenza di specifiche condizioni (es. incapace o ricorrenza di talune circostanze dell'art. 625, numeri 7 e 7-bis). Nel caso di specie tali condizioni non risultavano sussistenti e la querela della persona offesa risultava mancante negli atti; per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Definisce il delitto di furto; dopo la riforma Cartabia il regime di procedibilità è mutato (v. d.lgs. 150/2022) rendendo il furto in molti casi procedibile a querela della persona offesa.

  • art. 625 cod. pen. comma 1 n. 2

    Indica circostanze aggravanti del furto; qui è richiamata quale qualificante contestata all'imputato (n.2) e come possibile causa per procedere d'ufficio in casi specifici secondo la riforma.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Prevede l'aggravante relativa alla maggiore vulnerabilità della vittima; la Corte d'appello l'aveva ritenuta, ma la motivazione è stata censurata dal ricorrente come generica.

  • d.lgs. 150/2022 art. 2 comma 1 lett. 1)

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)"

    Ha modificato il regime di procedibilità del furto rendendolo in linea di principio querelabile dalla parte offesa; ciò implica che l'assenza di querela costituisce difetto di procedibilità e determina l'impossibilità di proseguire l'azione penale salvo le eccezioni indicate.

  • art. 625 cod. pen. numeri 7 e 7-bis

    Numeri richiamati come possibili condizioni che giustificano il procedimento d'ufficio anche dopo la riforma (es. particolari circostanze aggravanti); il loro ricorrere escluderebbe il requisito della querela.

Massime di principio

  • Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) il delitto di furto è in linea di principio procedibile a querela della persona offesa: prima di sostenere o proseguire un processo per furto è necessario verificare la presenza di una querela valida.
  • Se non sussistono le eccezioni che consentono il procedimento d'ufficio (es. vittima incapace o ricorrenza delle circostanze indicate nell'art. 625 numeri 7/7-bis), l'assenza di querela determina la mancanza di procedibilità e l'annullamento della sentenza per carenza di azione penale.
  • Sulle circostanze aggravanti (es. maggiore vulnerabilità ai sensi dell'art. 61 n.5) è necessaria una motivazione specifica e non generica: il giudice deve indicare fatti e ragioni per qualificare la vulnerabilità.
  • Il diniego di pene sostitutive o misure alternative richiede motivazione adeguata; affidarsi unicamente ai precedenti dell'imputato può essere insufficiente e suscettibile di censura, salvo che i precedenti risultino particolarmente rilevanti e adeguatamente collegati alla scelta sanzionatoria.
  • In difesa, è fondamentale verificare tempestivamente la presenza o meno della querela e, se assente, sollevare la nullità o l'inammissibilità dell'azione penale; per il pubblico ministero e il giudice è obbligatorio controllare i presupposti di procedibilità introdotti dalla riforma prima di disporre il giudizio.

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