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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21362/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava tre vizi: 1) estinzione del reato per prescrizione anteriore alla pronuncia di secondo grado; 2) nullità processuale per omessa rinnovazione della notifica al difensore/imputato dopo che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato oltre il termine minimo per comparire; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo (irregolare notifica e mancata rinnovazione), ha accertato che il termine di prescrizione è spirato il 4 agosto 2022 per il reato commesso il 4 febbraio 2015 (termine complessivo pari a 7 anni e 6 mesi) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Non è stata necessaria una decisione sulla questione dell'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Indica il reato contestato all'imputato; la sentenza impugnata era una condanna per il delitto previsto da questa norma

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato come causa di non punibilità dedotta dal ricorrente; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la sua applicazione perché ha disposto l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di ammissibilità del ricorso; la Corte ha comunque valutato i motivi nei limiti consentiti e ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo alla notifica

Massime di principio

  • La nullità o irregolarità nella notificazione degli atti processuali, se non rinnovata quando necessario, può comportare la nullità della successiva attività e influire sul decorso dei termini di prescrizione.
  • Quando la prescrizione del reato è già intervenuta prima della pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito di questioni sostanziali accessorie (es. applicazione di cause di non punibilità).
  • I motivi processuali che non sono manifestamente infondati devono essere valutati e, se fondati nella sostanza, possono determinare l'annullamento anche definitivo della sentenza impugnata.
  • In casi simili è fondamentale calcolare con precisione i termini di prescrizione considerando date di commissione del reato, eventuali sospensioni/interruzioni e l'efficacia delle notifiche; la parte difensiva deve vigilare sulla rinnovazione delle notifiche ove il termine per comparire non sia rispettato.
  • L'eventuale ragione sostanziale invocata dall'imputato (per esempio l'art. 131-bis) può rimanere non valutata se la vicenda processuale si chiude per cause estintive del reato come la prescrizione.

Testo integrale

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