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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21487/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari (12/12/2022) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Trani per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n.2 c.p., con pena di 6 mesi di reclusione e multa di Euro 200,00. Primo motivo: contrasto tra la motivazione della sentenza di primo grado (che, secondo la motivazione, concedeva la sospensione condizionale della pena) e il dispositivo di primo grado (che nulla statuiva in proposito); la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado senza pronunciarsi sul beneficio richiesto. Secondo motivo: violazione dell'art. 131-bis c.p., per un'erronea delimitazione/interpretazione della sfera di applicazione del beneficio della sospensione condizionale ampliata.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto ammissibile il primo motivo e ha rilevato la discrasia tra motivazione e dispositivo del primo grado e l'omessa decisione della Corte territoriale sul beneficio richiesto in appello. Non essendovi elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha però constatato che è decorrso il termine massimo di prescrizione del reato (7 anni e 6 mesi). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma del codice penale relativa al reato di furto, individuata come uno dei capi d'imputazione per cui la ricorrente era stata condannata.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante o fattispecie collegata ai reati contestati (specifica aggravante indicata nel capo d'imputazione confermato in appello).

  • art. 131-bis c.p.

    Norma che disciplina l'ampliamento della sfera di applicazione della sospensione condizionale della pena; il ricorso deduceva un'errata interpretazione/omessa applicazione di tale disposizione, ma la Corte non è entrata nel merito a causa dell'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Norma processuale cui la Corte accenna: mancavano elementi per una pronuncia ex art. 129(2) (rectius per sanare la discrasia tra motivazione e dispositivo), e quindi non è stata possibile una rettifica procedurale in sede di legittimità prima di dichiarare la prescrizione.

Massime di principio

  • La discrasia tra motivazione e dispositivo in sentenza di primo grado costituisce un vizio rilevante che può essere dedotto in appello e in sede di legittimità: la corte che decide deve pronunciarsi esplicitamente sul beneficio che la motivazione riconosce, altrimenti sussiste motivo di censura.
  • Se la Corte d'appello conferma una sentenza senza risolvere un vizio formale o senza pronunciarsi su benefici richiesti in appello, il ricorrente può ottenere l'accoglimento in Cassazione se nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione determina l'annullamento senza rinvio della sentenza, impedendo che la Corte di legittimità entri nel merito delle questioni sostanziali (es. interpretazione dell'art. 131-bis).
  • Chi invoca l'applicazione di istituti favorevoli (es. art. 131-bis) deve curare che la richiesta sia chiaramente formulata e che le corti di merito si pronuncino espressamente; in caso contrario, il difetto procedurale può essere sopravanzato da questioni di prescrizione.
  • In controversie penali è essenziale controllare il decorso dei termini di prescrizione prima di proporre o proseguire impugnazioni: la prescrizione può rendere ininfluente una decisione sul merito e portare all'annullamento senza rinvio.

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