Cassazione Penale, Sentenza n. 21487/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari (12/12/2022) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Trani per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n.2 c.p., con pena di 6 mesi di reclusione e multa di Euro 200,00. Primo motivo: contrasto tra la motivazione della sentenza di primo grado (che, secondo la motivazione, concedeva la sospensione condizionale della pena) e il dispositivo di primo grado (che nulla statuiva in proposito); la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado senza pronunciarsi sul beneficio richiesto. Secondo motivo: violazione dell'art. 131-bis c.p., per un'erronea delimitazione/interpretazione della sfera di applicazione del beneficio della sospensione condizionale ampliata.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto ammissibile il primo motivo e ha rilevato la discrasia tra motivazione e dispositivo del primo grado e l'omessa decisione della Corte territoriale sul beneficio richiesto in appello. Non essendovi elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha però constatato che è decorrso il termine massimo di prescrizione del reato (7 anni e 6 mesi). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma del codice penale relativa al reato di furto, individuata come uno dei capi d'imputazione per cui la ricorrente era stata condannata.
art. 625 n. 2 c.p.
Circostanza aggravante o fattispecie collegata ai reati contestati (specifica aggravante indicata nel capo d'imputazione confermato in appello).
art. 131-bis c.p.
Norma che disciplina l'ampliamento della sfera di applicazione della sospensione condizionale della pena; il ricorso deduceva un'errata interpretazione/omessa applicazione di tale disposizione, ma la Corte non è entrata nel merito a causa dell'estinzione del reato per prescrizione.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Norma processuale cui la Corte accenna: mancavano elementi per una pronuncia ex art. 129(2) (rectius per sanare la discrasia tra motivazione e dispositivo), e quindi non è stata possibile una rettifica procedurale in sede di legittimità prima di dichiarare la prescrizione.
Massime di principio
- La discrasia tra motivazione e dispositivo in sentenza di primo grado costituisce un vizio rilevante che può essere dedotto in appello e in sede di legittimità: la corte che decide deve pronunciarsi esplicitamente sul beneficio che la motivazione riconosce, altrimenti sussiste motivo di censura.
- Se la Corte d'appello conferma una sentenza senza risolvere un vizio formale o senza pronunciarsi su benefici richiesti in appello, il ricorrente può ottenere l'accoglimento in Cassazione se nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione determina l'annullamento senza rinvio della sentenza, impedendo che la Corte di legittimità entri nel merito delle questioni sostanziali (es. interpretazione dell'art. 131-bis).
- Chi invoca l'applicazione di istituti favorevoli (es. art. 131-bis) deve curare che la richiesta sia chiaramente formulata e che le corti di merito si pronuncino espressamente; in caso contrario, il difetto procedurale può essere sopravanzato da questioni di prescrizione.
- In controversie penali è essenziale controllare il decorso dei termini di prescrizione prima di proporre o proseguire impugnazioni: la prescrizione può rendere ininfluente una decisione sul merito e portare all'annullamento senza rinvio.
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