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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21493/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna confermata in appello con due motivi: (1) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. — la Corte di merito si è pronunciata sui capi n) e g) ma non ha motivato sul capo m); (2) vizio per mancata condizione di procedibilità (art. 120 c.p. e 337 c.p.p.) a seguito della modifica normativa (art. 2 comma 1 lett. i) d.lgs. n.150/2022) che ha reso alcuni reati procedibili a querela, e per i quali la querela avrebbe dovuto essere presente per procedere.

La decisione

Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte suprema ha rilevato l'assenza di pronuncia sulla circostanza attenuante con riferimento al capo m). Poiché è decorso il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) per il reato ascritto al capo m), il reato è dichiarato estinto per prescrizione. Non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la Corte ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p. come modificato dalla legge n.103/2017, fissandola in anni 4, mesi 4 e euro 1.900,00 di multa. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile (compresa la censura relativa alla procedibilità a querela, sulla quale la Corte ha ritenuto che la volontà a procedere della persona offesa poteva essere desunta dall'atto di costituzione di parte civile). La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo m) per prescrizione e la pena è rideterminata.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Imposizione di motivazione specifica sui punti decisivi: la Corte d'appello doveva motivare anche in ordine al capo m) relativamente al riconoscimento dell'attenuante; la mancanza di motivazione rende il motivo fondato.

  • art. 625-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante richiamata dalla parte e valutata dalla Corte di merito; la Cassazione ha rilevato che la valutazione non è stata estesa al capo m) e quindi è necessario l'effetto conseguente (estinzione per prescrizione se intervenuta).

  • art. 120 cod. pen.

    Norma richiamata nella censura sulla condizione di procedibilità: il ricorrente deduceva che, a seguito della modifica normativa, alcuni reati erano divenuti procedibili a querela e dunque la procedibilità sarebbe mancante; la Corte ha ritenuto inammissibile tale motivo nella fattispecie.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla condizione di procedibilità a querela per i reati modificati dal d.lgs. n.150/2022; la Corte ha ritenuto che la volontà di punizione della persona offesa poteva essere desunta dalla costituzione di parte civile, rendendo inammissibile la censura.

  • art. 2 comma 1 lett. i) d.lgs. n.150 del 2022

    Norma che ha reso procedibili a querela alcuni reati: il ricorrente sosteneva l'assenza della querela come condizione di procedibilità; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la volontà della persona offesa poteva essere desunta da altri atti (es. costituzione di parte civile).

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla impossibilità di pronunciarsi ex art. 129 comma 2 in assenza di elementi utili; ciò ha portato la Corte a constatare il decorso della prescrizione per il capo m).

  • art. 620 lett. I) cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n.103/2017)

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, di procedere direttamente alla rideterminazione della pena senza rinvio. La Corte ha utilizzato questa facoltà per fissare la nuova pena complessiva.

Massime di principio

  • Se la Corte di merito omette di motivare su una specifica circostanza attenuante indicata dalle parti, la Cassazione può annullare la decisione per carenza motivazionale e, se intercorre prescrizione per quel capo, dichiarare l'estinzione del reato.
  • Quando un reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può, se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, rideterminare direttamente la pena sui rimanenti capi ai sensi dell'art. 620 c.p.p. (come modificato), evitando il rinvio.
  • La modificazione legislativa che rende un reato procedibile a querela non esclude che la volontà della persona offesa possa essere desunta da atti processuali (es. costituzione di parte civile); pertanto l'assenza di una querela formale non è automaticamente decisiva se dagli atti emerge la volontà a procedere.
  • In impugnazioni per carenza di motivazione, è fondamentale verificare capo per capo se la motivazione è completa; omissioni puntuali possono comportare l'annullamento parziale e conseguenti effetti (estinzione per prescrizione, rideterminazione pena).
  • Prima di eccepire la mancanza di procedibilità a querela, valutare se dagli atti (notifiche, costituzioni di parte civile, dichiarazioni) si possa comunque desumere la volontà della persona offesa a perseguire il reato.

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