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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26489/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di intimazione e della presupposta cartella di pagamento, che egli assumeva non essergli stati validamente notificati. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione ritenendo regolare la notifica della cartella e sufficiente la motivazione dell’intimazione. In cassazione il contribuente ha proposto tre censure: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente, deducendo violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sua effettiva abitazione nel luogo della notifica, che avrebbe imposto di qualificare la situazione come irreperibilità relativa e non assoluta; (3) falsa applicazione dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto legittima la notifica effettuata secondo la disciplina dell’irreperibilità assoluta. È stata inoltre formulata una doglianza sulle spese, ma la Corte l’ha ritenuta non costituente un vero motivo autonomo di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente, osservando che il giudice di merito aveva espresso ragioni comprensibili sia sulla rituale notifica della cartella sia sulla sufficienza della motivazione dell’avviso di intimazione. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla notifica, affermando che, nel caso concreto, il messo notificatore aveva svolto le ricerche nel Comune del domicilio fiscale, constatando l’assenza di una vera abitazione all’indirizzo risultante e verificando dai registri anagrafici che non vi fosse un mero mutamento di indirizzo nello stesso Comune. In tale quadro la notifica ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è stata considerata corretta e la circostanza dell’iscrizione anagrafica non è stata reputata decisiva per qualificare la fattispecie come irreperibilità relativa. La censura sulle spese non è stata esaminata. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell’agente della riscossione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso che nel caso vi fosse motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente e non apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza di merito per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo relativo all’irreperibilità del destinatario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per censurare la falsa applicazione della disciplina sulle notificazioni tributarie.

  • art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte ribadisce che la notifica ex art. 60, lett. e), è corretta quando, dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale, il contribuente non venga rinvenuto perché trasferito in luogo sconosciuto o non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune.

  • art. 140 c.c.

    La notifica ex art. 140 c.c. va usata solo quando la residenza o l’indirizzo del destinatario siano conosciuti e vi sia temporanea irreperibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato rigettato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, soltanto quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non diffusa.
  • In materia di notificazioni tributarie, la disciplina applicabile dipende dalla concreta situazione del destinatario: la notifica ex art. 140 c.c. presuppone la conoscenza di residenza o indirizzo e una temporanea irreperibilità, mentre l’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 opera quando, dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale, il contribuente non sia rinvenibile perché privo di abitazione, ufficio o azienda nel Comune o trasferito in luogo sconosciuto.
  • Per ritenere legittima la notifica per irreperibilità assoluta non occorre una formula sacramentale delle ricerche, purché dalla relata emerga chiaramente che esse siano state svolte dal messo notificatore e siano riferibili all’atto notificato.
  • La mera risultanza anagrafica della residenza non è di per sé decisiva se, nel luogo indicato, non esista una concreta abitazione o sede del contribuente; ciò che rileva è l’esito delle ricerche effettivamente svolte sul posto.
  • Se il giudice rigetta il ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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