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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19441/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un atto di contestazione notificato per violazione della normativa doganale e IVA, in relazione al rinvenimento di un orologio da polso non dichiarato al transito doganale in Italia e proveniente dalla Svizzera. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia il giudice di primo grado sia la commissione tributaria regionale avevano rigettato le sue doglianze, ritenendo legittima la pretesa per introduzione irregolare nel territorio unionale. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) deduceva la violazione dell’art. 6, comma 2, L. 212/2000 e dell’art. 112 c.p.c., lamentando la mancata pronuncia sul difetto di indicazione, nell’atto, della condotta sanzionata; 2) deduceva la violazione degli artt. 7 e 9, n. 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo la non imponibilità IVA dell’acquisto poiché l’orologio si trovava solo in transito in Italia, e contestando il richiamo del giudice di merito all’idea di inammissibilità temporanea; 3) deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’errore del primo giudice circa il presunto occultamento della merce, affermando che gli orologi erano stati spontaneamente esibiti ai verbalizzanti e non occultati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile sia perché la censura di omessa pronuncia andava veicolata ex art. 360, n. 4, c.p.c. e non ex n. 3, sia per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato se e dove la questione fosse stata devoluta nei gradi di merito; inoltre la motivazione della CTR sul fatto che la condotta consistesse nella mancata dichiarazione della merce escludeva comunque l’omissione denunciata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché anch’esso formulato come violazione di legge anziché come omessa pronuncia, oltre che per inconferenza delle norme IVA invocate, che riguardano servizi di trasporto e non la fattispecie, e per difetto di specificità sulla deduzione nei gradi precedenti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché non si confrontava con l’accertamento della CTR, che aveva comunque valorizzato il dato del rinvenimento degli orologi indossati e della loro consegna solo in sede di controllo, affermando la sussistenza di un’introduzione irregolare e illecita nel territorio unionale. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 282 TULD

    richiamato come norma violata nell’atto di contestazione relativo alla mancata dichiarazione della merce al transito doganale.

  • art. 70, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nell’atto di contestazione in relazione al regime IVA della merce introdotta irregolarmente nel territorio unionale.

  • art. 6, comma 2, L. n. 212/2000

    "L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito"

    norma ricondotta a un obbligo informativo preventivo dell’amministrazione, non alla motivazione dell’atto sanzionatorio nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta omissione di pronuncia integra un error in procedendo e deve essere denunciata ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    non è il corretto parametro di impugnazione per censurare l’omessa pronuncia.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    è il corretto parametro per denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia.

  • art. 7 d.P.R. n. 633/1972

    ritenuto inconferente perché attiene alla territorialità IVA delle prestazioni di servizi.

  • art. 9, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    ritenuto inconferente perché riguarda la non imponibilità di servizi di trasporto internazionali, non la merce contestata.

  • art. 214 TULD

    richiamato nel giudizio di merito; la Corte rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione della CTR che ha ritenuto infondata la doglianza anche rispetto a tale previsione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di omessa pronuncia costituisce censura di error in procedendo e deve essere proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non già come violazione di legge ex n. 3.
  • Il ricorrente per cassazione che intenda lamentare una questione non trattata in sentenza ha l’onere di indicare specificamente di averla dedotta nei gradi di merito e di precisare in quale atto processuale ciò sia avvenuto; in mancanza, la censura è inammissibile per novità o difetto di specificità.
  • Non è ammissibile in cassazione una doglianza che non si misuri con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Le norme invocate devono essere pertinenti alla fattispecie concreta: il richiamo a disposizioni sulla territorialità IVA o sulla non imponibilità di servizi non è idoneo a censurare una contestazione relativa all’introduzione irregolare di beni non dichiarati al transito doganale.
  • La mera affermazione che la merce era in transito o che è stata spontaneamente esibita non basta a superare un accertamento di merito che abbia ritenuto integrata l’introduzione irregolare nel territorio unionale e la mancata dichiarazione al controllo doganale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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