Sentenza del 06/12/2016 n. 24877 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa alla dichiarazione dei redditi 2005, anno d'imposta 2004, emessa dopo il disconoscimento del credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che l'appello del contribuente fosse tardivo, poiché notificato oltre il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In Cassazione l'Agenzia ha contestato sia l'idoneità della notifica a far decorrere il termine breve, sostenendo l'applicabilità del termine annuale, sia l'insufficiente motivazione della CTR sulla validità della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia non aveva trascritto nel ricorso gli elementi essenziali della notificazione della sentenza, inclusi modalità, data e contenuto della relata, né aveva indicato dove tale documentazione fosse reperibile nei fascicoli di merito. Tale omissione impediva alla Corte di verificare direttamente la regolarità della notifica in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il secondo motivo è stato inoltre ritenuto inammissibile perché il vizio di motivazione non è lo strumento appropriato per censurare una questione di diritto processuale. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e costituisce il fondamento della cartella di pagamento impugnata.
Prevede il credito d'imposta oggetto di compensazione, il cui riconoscimento era stato disconosciuto dall'Amministrazione finanziaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2
Nel testo applicabile ratione temporis imponeva la notificazione della sentenza tributaria secondo le forme degli artt. 137 e seguenti c.p.c. Ai fini del termine breve, non era sufficiente una modalità diversa da quella legalmente prevista.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51
Prevede il termine breve di 60 giorni per l'impugnazione della sentenza tributaria, decorrente da una notificazione valida della sentenza.
D.L. n. 40 del 2010, art. 3, convertito dalla L. n. 73 del 2010
Ha modificato l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introducendo la possibilità di notificare la sentenza anche secondo le modalità dell'art. 16 dello stesso decreto. La modifica non è stata ritenuta applicabile retroattivamente.
Codice di procedura civile, artt. 137 e seguenti
Individuano le forme ordinarie di notificazione degli atti processuali, richieste nel caso esaminato per la decorrenza del termine breve.
Codice di procedura civile, art. 327
Prevede il termine lungo annuale per l'impugnazione, applicabile quando non vi sia stata una notificazione valida della sentenza idonea a far decorrere il termine breve.
Esprime il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, invocato dall'Agenzia per sostenere l'inapplicabilità della modifica normativa alle notifiche anteriori alla sua entrata in vigore.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Individua, rispettivamente, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione dedotti dall'Agenzia nel ricorso per cassazione.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
La parte deve riportare nel ricorso gli elementi e i riferimenti necessari a individuare il vizio processuale nei suoi termini esatti.
Chi denuncia l'invalidità o l'irregolarità di una notificazione deve trascrivere o descrivere in modo completo l'atto notificato, la relata, la data e le modalità della notifica, indicando anche dove la documentazione sia reperibile. Un richiamo generico non consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti.
Massime di principio
- Il termine breve per impugnare una sentenza decorre soltanto da una notificazione eseguita secondo le forme previste dalla legge applicabile al momento della notifica; una modalità irregolare può lasciare applicabile il termine lungo.
- Quando si contesta in Cassazione la validità di una notifica, è indispensabile trascrivere nel ricorso gli elementi concreti della notifica, compresi data, destinatario, modalità e relata, oltre a indicare la collocazione dell'atto nei fascicoli.
- Il principio di autosufficienza è decisivo nelle censure processuali: la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare autonomamente nei fascicoli gli atti necessari per verificare il vizio denunciato.
- Un'eventuale modifica delle regole di notificazione processuale non può essere automaticamente applicata a notifiche anteriori alla sua entrata in vigore, salvo espressa previsione normativa.
- Le questioni riguardanti la corretta applicazione delle norme processuali devono essere prospettate come violazioni di legge; il vizio di motivazione non è normalmente idoneo a censurare il solo modo in cui il giudice ha applicato una regola processuale.
- La soccombenza processuale può comportare la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese anche quando la controversia riguardi un atto tributario.
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