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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21566/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

L'azienda sanitaria provinciale ha convenuto in giudizio la società che gestiva una struttura assistenziale privata chiedendo la restituzione delle somme corrisposte in un arco temporale pluriennale, sostenendo che i pagamenti fossero indebiti perché eseguiti in relazione a prestazioni rese in base a una convenzione del 1989, ormai caducata, e in assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina dell'accreditamento e degli accordi contrattuali previsti dalla normativa sanitaria. I giudici di merito hanno accolto solo in parte la domanda restitutoria, ritenendo prescritte le pretese anteriori a una certa data e ripetibili le somme successive per difetto di titolo contrattuale. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della disciplina sull'accreditamento, sostenendo che la convenzione avrebbe dovuto ritenersi ultrattiva sino al termine previsto dalla normativa sopravvenuta e che l'accreditamento provvisorio avrebbe mantenuto in vita il rapporto; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo all'onere della prova circa il superamento dei tetti di spesa; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata distribuzione dell'onere probatorio; (4) violazione della disciplina dell'accreditamento, contestando che la sola mancanza del contratto fosse sufficiente a fondare la ripetizione e invocando anche un preteso abuso del diritto da parte dell'ente pubblico; (5) violazione della disciplina sanitaria e dell'art. 1256 c.c., assumendo che i ritardi regionali nell'attuazione della normativa avessero impedito la stipula dei contratti richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, valorizzando la ratio decidendi secondo cui, nel servizio sanitario nazionale, anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, il pagamento delle prestazioni rese da strutture private presuppone comunque la stipula di specifici accordi contrattuali in forma scritta con la Asl competente. Ha escluso che la persistenza dell'accreditamento provvisorio potesse da sola mantenere efficace la precedente convenzione o giustificare pagamenti in assenza di nuovo contratto, ha negato rilievo ai motivi sull'onere della prova perché non attinenti alla decisione effettivamente adottata e ha considerato nuove o non specificamente dedotte le questioni sull'abuso del diritto e sui ritardi regionali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Le somme corrisposte in difetto di un valido titolo contrattuale sono ripetibili come indebito oggettivo.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sul riparto dell'onere della prova sono irrilevanti quando la decisione si fonda in via prioritaria su un diverso presupposto giuridico, qui la mancanza dell'accordo contrattuale.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia può essere dedotta solo se la censura sia stata realmente mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni e se la doglianza investa una questione decisiva per la ratio decidendi.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La violazione di legge va denunciata indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con la norma o con l'interpretazione consolidata.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con principi di diritto consolidati o è priva di incidenza sulla decisione impugnata.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il motivo di ricorso deve contenere una specifica indicazione del vizio dedotto e del contrasto con la decisione gravata.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8

    La disciplina del passaggio al sistema dell'accreditamento non consente il pagamento di prestazioni sanitarie in assenza dei presupposti normativi e contrattuali richiesti.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-bis

    L'esercizio di attività sanitarie a carico del SSN è subordinato a autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quater

    La qualità di soggetto accreditato non vincola da sola la PA al pagamento; l'accreditamento provvisorio/transitorio non sostituisce gli accordi contrattuali. Il comma 7 riguarda le nuove strutture o l'ampliamento delle prestazioni, non la mera prosecuzione automatica dei rapporti convenzionali preesistenti.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quinquies

    Gli accordi contrattuali costituiscono il titolo necessario per la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate; la sola mancanza del contratto non è un vizio formale innocuo ma incide sulla debenza del corrispettivo.

  • d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 8

    L'abrogazione della precedente previsione non determina la riviviscenza dei rapporti convenzionali già caducati, ma si coordina con il nuovo sistema dell'accreditamento e degli accordi contrattuali.

  • legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6

    Nel regime transitorio delle strutture già convenzionate è garantita la prosecuzione dell'attività, ma non senza la necessità di un intervento amministrativo e della successiva regolazione del rapporto secondo il nuovo sistema.

  • d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7

    La qualità di soggetto accreditato non obbliga le aziende sanitarie a remunerare prestazioni erogate fuori dagli appositi rapporti e nei limiti della spesa annualmente definita.

  • art. 1256 c.c.

    La censura è stata ritenuta non specificamente correlata alla ratio della decisione e, quindi, inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel servizio sanitario pubblico, la qualità di struttura accreditata è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere il pagamento: la remunerazione delle prestazioni richiede anche un accordo contrattuale specifico con l'azienda sanitaria competente.
  • Il passaggio dal previgente sistema convenzionale al regime dell'accreditamento non comporta, di regola, la sopravvivenza automatica delle vecchie convenzioni: la prosecuzione dell'attività assistenziale non equivale alla persistenza del titolo economico-contrattuale.
  • Anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, la struttura privata già convenzionata deve stipulare un contratto scritto che disciplini tariffe, limiti quantitativi e condizioni di pagamento; in assenza di tale accordo, le somme corrisposte sono prive di giustificazione e ripetibili.
  • Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia è inammissibile se la parte non chiarisce che il motivo di appello sia stato mantenuto fino alle conclusioni e se la doglianza non incide sulla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con le rationes della decisione impugnata; non è sufficiente richiamare in astratto norme o principi se non si indica dove e perché il giudice di merito li avrebbe disapplicati o male interpretati.
  • Le questioni nuove, o comunque non specificamente dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, specie quando richiedano accertamenti di fatto non svolti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoRisoluzione del contratto
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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