Cassazione Civile, Ordinanza n. 34953/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto a un ingegnere, per l'anno 2008, contributi e relative sanzioni in relazione all'attività libero-professionale svolta parallelamente a un rapporto di lavoro dipendente e alla conseguente iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda del professionista, ritenendo dovuta l'iscrizione alla Gestione separata INPS. Il ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione: i primi sette contestavano, sotto vari profili, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per ingegneri e architetti non iscritti a INARCASSA perché già iscritti ad altra gestione obbligatoria; l'ottavo denunciava l'erroneo dies a quo della prescrizione dei contributi, che secondo la Corte territoriale decorreva dalla dichiarazione dei redditi; il nono censurava la qualificazione delle sanzioni come dovute per evasione e non per omissione contributiva. Il Ministero ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha rigettato i motivi primo-settimo e l'ottavo, ma ha accolto il nono motivo alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esclude le sanzioni civili per l'omessa iscrizione, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, nei confronti degli ingegneri e architetti non iscritti a INARCASSA ma iscritti ad altra gestione obbligatoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con declaratoria di non debenza delle sanzioni richieste dall'INPS; le spese sono state compensate.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi di ricorso attinenti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e alla prescrizione dei contributi, ritenendoli infondati alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha invece accolto il motivo relativo alle sanzioni civili, applicando la pronuncia della Corte costituzionale n. 55/2024 che ha dichiarato illegittimo l'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non prevedeva l'esonero dalle sanzioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La sentenza di merito è stata cassata limitatamente a tale capo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando non dovute le sanzioni civili pretese dall'INPS. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità e per il recente consolidarsi dell'assetto interpretativo.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
La norma istitutiva della Gestione separata è letta in chiave universalistica: l'obbligo di iscrizione opera per i lavoratori autonomi che svolgano attività professionale non coperta da un diverso versamento previdenziale idoneo a generare una correlata prestazione.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. con L. n. 111/2011
È norma di interpretazione autentica che rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione solo se il professionista versi contributi suscettibili di dare luogo a una prestazione previdenziale; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità parziale quanto al mancato esonero dalle sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore.
art. 38 Cost.
Invocato dal ricorrente per contestare l'obbligo contributivo, ma le censure sono state ritenute infondate in ragione del consolidato orientamento applicativo dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
art. 101, comma 2, Cost.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne abbia accolto la dedotta violazione.
art. 2, L. n. 6/1981
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assetto previdenziale degli ingegneri e architetti; la Corte ribadisce che il contributo integrativo a INARCASSA ha funzione solidaristica e non sostituisce il versamento alla Gestione separata.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996
Richiamato nel quadro normativo del ricorso, senza accoglimento delle censure correlate.
art. 2, L. n. 509/1994
Richiamato nel quadro del sistema previdenziale privatizzato degli ordini professionali, senza escludere l'obbligo verso la Gestione separata nei casi esaminati.
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni invocate a sostegno dell'esenzione dall'obbligo contributivo, ma non ritenuto decisivo.
Richiamato per la disciplina delle professioni intellettuali; non incide sulla conclusione circa l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
Per la prescrizione, la Corte afferma che il termine decorre dalla scadenza del pagamento del contributo, non dalla dichiarazione dei redditi.
Usato per individuare il regime prescrizionale dei contributi previdenziali, decorrente dalla scadenza del pagamento.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
Rileva perché, in caso di differimento dei termini di versamento dei contributi, la prescrizione decorre dalla nuova scadenza; nel caso concreto si è applicato il differimento disposto dal d.P.C.M. 4.6.2009.
d.P.C.M. 4.6.2009
Ha differito al 6.7.2009 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2008, con effetto sul dies a quo della prescrizione.
Richiamato dal ricorrente per contestare il regime sanzionatorio, ma la Corte lo supera alla luce della disciplina sulle sanzioni civili per omissione contributiva.
Norma evocata per la misura delle sanzioni civili, ma la Corte ne limita l'applicazione in presenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011.
Norma processuale sul rito camerale in Cassazione, richiamata per la riserva di deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Gli ingegneri e gli architetti iscritti a un'altra gestione previdenziale obbligatoria, e quindi non iscrivibili a INARCASSA, restano tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività libero-professionale svolta, poiché l'esclusione dall'obbligo opera solo in presenza di contributi che danno luogo a una specifica copertura previdenziale; il contributo integrativo dovuto all'ente professionale non è sufficiente perché ha funzione solidaristica.
- Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un mero atto di scienza; se vi sono differimenti legali dei termini di versamento, il dies a quo va individuato nella nuova scadenza.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che impone sanzioni civili incide sui rapporti non ancora esauriti e comporta l'esonero dal pagamento delle sanzioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina dichiarata incostituzionale.
- Quando la questione di diritto è risolta da un consolidato orientamento di legittimità, la censura che lo contrasti è manifestamente infondata, salvo sopravvenienze normative o costituzionali idonee a mutarne il quadro.
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