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Parere

Parere n. 495/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Ana Isabel Pavon Ojeda, in proprio e n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r.p.t. della società cooperativa di produzione e lavoro “Agapo” a responsabilità limitata, contro il Comune di Cascina per l'annullamento: - dell’ordinanza dirigenziale n. 88 del 30 marzo 2020, notificata a mani l’8 giugno 2020, recante “Ordinanza di demolizione di manufatto realizzato in Cascina loc. Musigliano via Dei Piastroni n° 7 e conseguente rimessa in pristino”; - nonché di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202001199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Sezione non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione. Ha rilevato che l’opposizione dell’amministrazione è stata proposta ritualmente e tempestivamente e che il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale davanti al TAR Toscana. Per tale ragione il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per opposizione.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza dirigenziale n. 88 del 30 marzo 2020, recante demolizione di un manufatto e rimessione in pristino.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, corredato da istanza cautelare, l’ordinanza comunale di demolizione di un manufatto sito in Cascina, deducendo tre gruppi di censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 196 della legge regionale Toscana n. 65/2014, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e illogicità; violazione della legge n. 1150/1942 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 sotto altro profilo; violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta e lesione del legittimo affidamento. Nel corso del procedimento il Comune ha comunicato di avere proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, con conseguente trasposizione del ricorso davanti al TAR Toscana, che ha definito il giudizio con sentenza n. 379/2021, successivamente appellata.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale

La rituale e tempestiva opposizione proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo e rende improcedibile il ricorso straordinario.

Motivi di merito

Le censure relative alla legittimità dell’ordinanza di demolizione non sono state esaminate, poiché l’improcedibilità derivante dall’opposizione e dalla trasposizione impedisce la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione comporta la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale amministrativa.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È indicato dalla ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato dall’ordinanza comunale; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 196 legge regionale Toscana n. 65/2014

    È indicato dalla ricorrente quale ulteriore parametro regionale asseritamente violato; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 7 e seguenti legge n. 241/1990

    partecipazione procedimentale

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione delle garanzie partecipative; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione proposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, ove rituale e tempestiva, determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo e rende improcedibile il ricorso nella sede straordinaria.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato, in sede consultiva, di esaminare nel merito i motivi di impugnazione rivolti contro l’atto amministrativo.

Impugnazione di un’ordinanza di demolizione mediante ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una rappresentante di una società cooperativa contro il Comune di Cascina per l’annullamento di un’ordinanza dirigenziale di demolizione di un manufatto e di rimessione in pristino. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.

Censure dedotte

La ricorrente aveva articolato tre gruppi di motivi:

  • violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 196 della legge regionale Toscana n. 65/2014, con eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta;
  • violazione della legge n. 1150/1942 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 sotto un diverso profilo, oltre a carenza di istruttoria e contraddittorietà;
  • violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta e violazione del principio del legittimo affidamento.

Opposizione dell’amministrazione e trasposizione

Il Comune ha rappresentato che, dopo la notificazione del ricorso, aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. L’opposizione è stata qualificata dalla Sezione come rituale e tempestiva.

Per effetto dell’opposizione il ricorso è stato trasposto davanti al TAR Toscana, Sezione III, dove è stato iscritto al n. 162/2021 e deciso con sentenza n. 379/2021 del 10 marzo 2021. La sentenza è stata successivamente impugnata davanti al Consiglio di Stato.

Valutazione della Sezione

La Sezione ha ritenuto decisiva l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. In presenza di un’opposizione rituale e tempestiva, il procedimento non può proseguire nella sede del ricorso straordinario, poiché la controversia deve essere trattata dal giudice amministrativo secondo le forme del giudizio giurisdizionale.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure sostanziali relative alla legittimità dell’ordinanza di demolizione, né l’istanza cautelare.

Conclusione

Il parere ha dichiarato improcedibile il ricorso straordinario per effetto dell’opposizione proposta dal Comune e della conseguente trasposizione della controversia davanti al TAR. La decisione è quindi processuale e non contiene una valutazione sulla legittimità dell’ordinanza demolitoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesse

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