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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03479/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento per IRPEF/IRAP/IVA relativo al 2007, recuperando a tassazione parte dei costi sostenuti dalla società per pubblicità verso due associazioni sportive dilettantistiche (ASD), ritenuti solo parzialmente inerenti e deducibili nella misura del 20% dell'utile conseguibile. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il disconoscimento dei costi sulla base di presunzioni di non inerenza e di incongruità (bacino locale del pubblico, diversità tra destinatari del messaggio e clientela della società, sproporzione della spesa). La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse solo recepito la tesi dell'Ufficio senza esaminare le difese e i dati di fatto allegati; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezioni specifiche riproposte in appello, tra cui la qualificazione delle operazioni come pubblicità e non sponsorizzazione e l'arbitrarietà del limite del 20%; 3) violazione degli artt. 108 e 109 TUIR e dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002, assumendo che tale norma speciale preveda una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore delle ASD, sottraendole al sindacato dell'Amministrazione su inerenza e congruità.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente e che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la decisione adottata implicava il rigetto delle eccezioni della parte. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 90, comma 8, l. 289/2002 contiene una disciplina speciale che, al ricorrere dei presupposti richiesti, stabilisce una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione in favore delle ASD e consente la deduzione integrale dei costi, senza che residui un sindacato dell'Ufficio sulla congruità o sull'antieconomicità del costo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al trattamento fiscale dei costi di sponsorizzazione/pubblicità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è utilizzato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti necessariamente il rigetto della pretesa o eccezione della parte.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la mancanza di motivazione rilevante come nullità sussiste solo nelle ipotesi estreme di assenza materiale o apparenza della motivazione, non nel mero difetto di sufficienza.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 108 t.u.i.r.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina di deducibilità dei costi, ma la Corte risolve la controversia soprattutto sulla norma speciale dell'art. 90, comma 8.

  • art. 109 t.u.i.r.

    la Corte afferma che la norma speciale dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002 deroga al regime generale di deducibilità dei costi previsto da questa disposizione.

  • art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002

    è qualificato come norma speciale agevolativa che, al ricorrere dei requisiti previsti, attribuisce alle spese di sponsorizzazione verso ASD una presunzione assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità/inerenza, escludendo il sindacato su congruità e antieconomicità.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando manca in radice o è talmente incongrua da non consentire di ricostruire l'iter logico della decisione; non basta il dissenso della parte sulla valutazione delle prove o sulla completezza dell'argomentazione.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione della sentenza, per la sua incompatibilità con la domanda o eccezione proposta, comporta implicitamente il rigetto di quest'ultima, senza necessità di confutazione analitica di ogni tesi difensiva.
  • Per le sponsorizzazioni effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, l. 289/2002 opera come disciplina speciale e agevolativa: se ricorrono i presupposti normativi, le spese sono assistite da presunzione assoluta di natura pubblicitaria, inerenza e congruità, con conseguente deducibilità integrale.
  • In presenza della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, è precluso all'Amministrazione finanziaria negare la deduzione sulla base di valutazioni di antieconomicità o di mancato ritorno commerciale diretto, poiché l'inerenza assume natura qualitativa e non richiede la prova di un utile immediato.
  • Il giudizio sull'inerenza non può essere trasformato in un controllo di convenienza economica del costo quando il legislatore ha previsto un regime fiscale speciale di favore per una determinata tipologia di spesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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