Cassazione Civile, Ordinanza n. 26217/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La lite nasce da un contenzioso sulla TARI 2017. In origine un avviso di accertamento per omesso versamento era stato annullato dal giudice tributario di primo grado; successivamente il Comune aveva emesso un ulteriore sollecito/avviso di pagamento e poi un nuovo avviso di accertamento per il recupero della medesima pretesa tributaria. Il giudice d’appello ha ritenuto che il sollecito di pagamento fosse autonomamente impugnabile, che la sua mancata impugnazione ne avesse determinato la definitività e che quindi non potessero più essere dedotte questioni di merito contro il successivo atto di riscossione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per errata interpretazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 e 2909 c.c.; 2) omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il primo avviso era stato annullato per vizio di motivazione con giudicato e che non risultava un legittimo provvedimento di autotutela sostitutiva; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 e 2909 c.c., contestando la ritenuta definitività del secondo avviso di pagamento non impugnato; 4) nullità della sentenza per motivazione perplessa, apodittica e incomprensibile; 5) omessa pronuncia ed extra-petizione ex art. 112 c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sul vizio originario dell’atto e per avere affrontato una questione non dedotta relativa all’efficacia esecutiva dell’avviso.
La decisione
In pendenza del ricorso per cassazione le parti hanno depositato una nota congiunta comunicando di avere raggiunto un accordo transattivo, con rinuncia al ricorso e al controricorso e richiesta di compensazione delle spese. La Corte ha preso atto della rinuncia sottoscritta personalmente dalle parti, rilevando la sussistenza dei presupposti per dichiarare estinto il giudizio e disponendo la compensazione integrale delle spese di lite. È stato inoltre precisato che l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’impugnabilità degli atti della riscossione e contestare la definitività attribuita al sollecito di pagamento
richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini e al regime di impugnazione degli atti tributari
invocato per sostenere l’efficacia preclusiva del giudicato formatosi sul primo avviso di pagamento annullato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento per il motivo di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma di riferimento per i motivi di nullità della sentenza e di omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma di riferimento per il motivo di omesso esame di fatto decisivo
richiamato per dedurre omessa pronuncia ed extra-petizione
base della rinuncia al ricorso per cassazione e al controricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché norma eccezionale riferita solo a rigetto, inammissibilità e improcedibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023
citata a sostegno del principio per cui l’ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente sottoscritta e accettata dalle parti, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità, con compensazione delle spese se così richiesto o ritenuto equo.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disciplina riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Nei giudizi tributari, l’impugnabilità autonoma di un atto della riscossione e la sua eventuale mancata impugnazione possono assumere rilievo preclusivo, ma tale profilo resta assorbito se il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia.
- Quando le parti raggiungono un accordo transattivo in corso di cassazione e formalizzano la rinuncia agli atti, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e prende atto dell’estinzione del processo.
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