Cassazione Civile, Ordinanza n. 15968/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di equa riparazione proposta per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1993 e definita con decreto di chiusura depositato il 13 settembre 2017. Il Ministero della giustizia, costituitosi nel procedimento ex legge Pinto, aveva eccepito la tardività della domanda, sostenendo che il termine per proporla dovesse essere calcolato applicando al decreto di chiusura il termine semestrale derivante dalla versione dell'art. 327 c.p.c. modificata dalla L. n. 69/2009, senza sospensione feriale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto applicabile il termine annuale della previgente formulazione dell'art. 327 c.p.c. e la sospensione feriale dei termini. In cassazione il Ministero ha dedotto due motivi: violazione degli artt. 4 L. n. 89/2001, 119 R.D. n. 267/1942 e 327 c.p.c., per sostenere che il sub-procedimento di chiusura fallimentare dovesse seguire la disciplina processuale vigente al momento del decreto di chiusura; violazione degli artt. 4 L. n. 89/2001, 36-bis l. fall. e 119 l. fall., per negare l'operatività della sospensione feriale. La parte privata ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la liquidazione delle spese operata dalla Corte d'appello, ritenuta inferiore ai minimi tabellari del D.M. n. 55/2014 per un procedimento di equa riparazione dal valore di euro 2.400,00.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale del Ministero. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per la domanda di equa riparazione relativa a una procedura fallimentare non soggetta alle modifiche dei d.lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007 il termine di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura, da individuarsi, se non comunicato, in un anno dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c.; nel caso concreto, applicando anche la sospensione feriale, la domanda era tempestiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché contrastante con orientamento consolidato sulla sospensione feriale del termine per proporre la domanda ex legge Pinto, senza argomenti idonei a mutare indirizzo. Ha invece accolto il ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese: ha cassato il decreto sul punto e, decidendo nel merito, ha rideterminato i compensi in euro 1.198,50, osservando che il giudice di merito non poteva liquidare una somma globale notevolmente inferiore ai minimi tabellari senza adeguata motivazione, pur in presenza della massima riduzione per speciale semplicità dell'affare. Ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese di cassazione con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
individua il termine per proporre la domanda di equa riparazione; la Corte ribadisce che tale termine è soggetto alla sospensione feriale e, nel caso di procedura fallimentare non interessata dalle riforme del 2006 e 2007, decorre dalla definitività del decreto di chiusura.
per il decreto di chiusura del fallimento non comunicato, la definitività va individuata nel termine annuale dalla pubblicazione previsto dalla versione previgente, applicabile ratione temporis secondo il caso concreto esaminato.
non esclude, secondo la Corte, la sospensione feriale dei termini con riferimento al termine per proporre la domanda di equa riparazione avverso la chiusura del fallimento.
art. 119 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato quale norma sul decreto di chiusura del fallimento, rispetto alla quale si valuta il decorso del termine per la domanda ex legge Pinto.
richiamato dal ricorso incidentale in tema di liquidazione e rifusione delle spese di lite secondo soccombenza.
richiamato dal ricorso incidentale per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
impone che il compenso professionale non sia liquidato in misura meramente simbolica o non consona al decoro della professione.
i parametri tabellari per i compensi dell'avvocato nel procedimento di equa riparazione costituiscono il riferimento per la liquidazione; il giudice può discostarsene, ma deve motivare gli scostamenti apprezzabili.
L. 7 agosto 2012, n. 742
la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine per instaurare il giudizio quando l'azione è l'unico mezzo per far valere il diritto.
base del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso principale e incidentale.
consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre elementi per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.
menzionato per delimitare l'ambito temporale della disciplina fallimentare applicabile al caso.
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169
menzionato insieme al d.lgs. n. 5/2006 come riforma non applicabile alla procedura in esame.
art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato dalla tesi del Ministero sul regime transitorio, ma non accolto dalla Corte nella ricostruzione del termine applicabile.
art. 46 L. 18 giugno 2009, n. 69
ha modificato l'art. 327 c.p.c.; la Corte non aderisce alla tesi ministeriale sulla sua applicazione al sub-procedimento di chiusura fallimentare.
art. 10 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto inapplicabile al giudizio di equa riparazione in ragione dell'esenzione dal contributo unificato.
Massime di principio
- Per la domanda di equa riparazione collegata a una procedura fallimentare, il termine di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura; se il provvedimento non è comunicato, la definitività si individua nel decorso del termine di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.
- La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine di decadenza per proporre la domanda ex legge Pinto, quando l'azione giudiziaria è l'unico rimedio per far valere il diritto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. ricorre quando il ricorso non fornisce argomenti idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato.
- Nel procedimento di equa riparazione i compensi dell'avvocato vanno liquidati secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, tabella 12; il giudice può applicare riduzioni anche significative in ragione della semplicità della controversia, ma non può scendere a importi meramente simbolici o comunque sproporzionati senza adeguata motivazione.
- Quando la liquidazione delle spese si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi, il giudice deve esplicitare le ragioni della scelta, altrimenti la statuizione è censurabile per violazione dei criteri di liquidazione professionale.
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