Cassazione Civile, Ordinanza n. 21611/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sintetico emesso ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 per l’anno 2006, con cui venivano contestati maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, valorizzando anche la disponibilità finanziaria del coniuge ai fini della giustificazione degli incrementi patrimoniali. In appello la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibili i motivi di gravame per asserita difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ritenendo che il contribuente non avesse mosso censure alla sentenza ma si fosse limitato a ribadire la disponibilità di redditi idonei a finanziare gli investimenti. Nonostante ciò, la CTR ha poi esaminato anche il merito e confermato la decisione di primo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello; nullità della sentenza e del procedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo, che dichiarava inammissibile l’appello ma decideva nel merito; nullità per avere il giudice d’appello pronunciato sul merito dopo aver dichiarato inammissibile il gravame; violazione di legge in relazione agli artt. 2697 c.c., 210 e 213 c.p.c., 38 d.P.R. n. 600/1973 e 112 c.p.c. per avere ritenuto insufficiente la provvista finanziaria del contribuente e del coniuge nonostante la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di legittimazione processuale, poiché non era parte del giudizio di secondo grado. Quanto all’Agenzia delle Entrate, ha accolto i primi tre motivi di ricorso e ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il quarto motivo, perché rivolto contro una statuizione di merito resa solo ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello. La Corte ha affermato che l’appello del contribuente era specifico e soddisfaceva l’onere di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, poiché dall’atto emergevano chiaramente le ragioni della contestazione e la richiesta di riesame della decisione di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è richiamato come base dell’accertamento sintetico e della presunzione relativa di maggior reddito fondata sugli incrementi patrimoniali; la CTR aveva evocato il limite temporale quinquennale previsto dalla norma.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l’appello nel processo tributario non richiede una rigorosa formalità, ma una esposizione chiara, anche sommaria, delle ragioni della contestazione idonea a far comprendere i punti della sentenza investiti dal riesame.
è invocato per la dedotta nullità derivante dal contrasto tra motivazione e dispositivo.
è richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere della prova in tema di disponibilità finanziarie idonee a superare la presunzione dell’accertamento sintetico.
sono invocati dal ricorrente in relazione alla mancata acquisizione/valutazione di documentazione probatoria.
è richiamato per censurare una pronuncia che avrebbe deciso oltre o fuori dai limiti della domanda, con specifico riferimento alla statuizione di merito resa dopo l’inammissibilità dell’appello.
Cass., Sez. U, 20 febbraio 2007, n. 3840
viene richiamata per il principio secondo cui, se la sentenza contiene una statuizione pregiudiziale e una motivazione di merito resa ad abundantiam, è impugnabile solo la statuizione pregiudiziale; è inammissibile l’impugnazione della parte meramente eccedente.
Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2009, n. 1465
richiamata per affermare che i motivi di appello possono risultare anche in modo non formalistico dall’intero atto, purché chiaro e univoco.
Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2007, n. 1224
richiamata per il principio della specificità sostanziale dei motivi di appello nel processo tributario, desumibili anche implicitamente dall’atto nel suo complesso.
Cass., Sez. 6-5, 22 gennaio 2016, n. 1200
richiamata per il principio del pieno effetto devolutivo dell’appello tributario e dell’idoneità della riproposizione delle ragioni di impugnazione a soddisfare l’onere di specificità.
Cass., Sez. 5, 31 marzo 2011, n. 739
richiamata come conferma della possibilità di ricavare la specificità dei motivi dall’atto complessivamente considerato.
Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30341
richiamata per il medesimo principio sulla lettura unitaria dell’atto di appello.
Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2018, n. 30525
richiamata per il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario.
Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2018, n. 32838
richiamata per il medesimo principio sulla specificità dei motivi e sul riesame del merito nel processo tributario.
Cass., Sez. 5, n. 8177 del 2011
richiamata per la carenza di legittimazione del Ministero dopo l’istituzione delle agenzie fiscali.
Cass., Sez. 5, n. 27452 del 2008
richiamata per la medesima ragione di difetto di legittimazione del Ministero nel contenzioso tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando dall’atto, letto nel suo complesso, emerga in modo chiaro e univoco quali capi della decisione di primo grado si intendano contestare e per quali ragioni; non è richiesta una formula sacramentale o un formalismo rigoroso.
- La riproposizione delle ragioni di contestazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice può essere sufficiente a integrare l’impugnazione specifica, tenuto conto del pieno effetto devolutivo dell’appello tributario.
- Se il giudice d’appello dichiara l’inammissibilità del gravame, la successiva motivazione sul merito resa ad abundantiam non amplia la portata decisoria della sentenza; l’impugnazione può riguardare principalmente la statuizione pregiudiziale, mentre la censura sulla parte di merito priva di autonoma efficacia può essere priva di interesse.
- In materia di accertamento sintetico, le contestazioni sulla capacità finanziaria del contribuente e del nucleo familiare devono essere valutate nel merito quando l’appello sia specificamente devolutivo; la verifica della prova contraria non può essere elusa con una lettura eccessivamente formalistica dell’atto di impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione nei rapporti tributari, l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze è privo di legittimazione se non è stato parte del giudizio di merito, essendo la legittimazione passiva concentrata sull’Agenzia delle Entrate.
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