Cassazione Civile, Ordinanza n. 17278/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla contribuente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha altresì disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente quattro avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, recuperando a tassazione maggiori redditi IRPEF e irrogando sanzioni. Gli accertamenti traevano origine da verifiche della Guardia di Finanza basate su informazioni acquisite dall'amministrazione fiscale francese e sulla c.d. lista Falciani, dalle quali risultava che la contribuente era cointestataria di un conto presso HSBC di Ginevra con disponibilità finanziarie non indicate nel quadro RW del modello Unico. L'Ufficio applicava la presunzione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009, ritenendo tali attività estere costituite con redditi sottratti a tassazione in assenza di prova contraria e senza adesione della contribuente alle procedure di regolarizzazione previste dalla normativa del 2009. La contribuente impugnava gli avvisi, ma sia la CTP sia la CTR respingevano i ricorsi; avverso la sentenza regionale la contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però dichiarato di rinunciare al ricorso per avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. 193/2016.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia comporta l'estinzione del giudizio.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 12, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102
prevede, per investimenti e attività estere detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, una presunzione di costituzione mediante redditi sottratti a tassazione salvo prova contraria.
art. 4, commi 1, 2 e 3, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in l. 4 agosto 1990, n. 227
disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale sulle attività finanziarie estere.
Direttiva 77/799/CEE
citata quale base dei canali di collaborazione informativa internazionale utilizzati per acquisire i dati.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. 7 gennaio 1992, n. 20
citata quale strumento di cooperazione fiscale internazionale.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 193
richiamato dalla ricorrente come base della definizione agevolata alla quale ha aderito, determinando la rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente dichiarata dalla parte ricorrente, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- Quando la controversia abbia ad oggetto attività finanziarie estere detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarate nel quadro RW, opera la presunzione legale di provenienza da redditi sottratti a tassazione, superabile solo con prova contraria del contribuente.
- L'acquisizione di informazioni fiscali tramite cooperazione internazionale può legittimare l'attivazione dell'accertamento, in presenza degli ulteriori presupposti normativi di monitoraggio e tassazione delle attività estere non dichiarate.
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