Cassazione Civile, Ordinanza n. 20581/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Amministrazione finanziaria emise sei avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, disconoscendone la natura agevolata e recuperando a tassazione IRES, IRAP, IVA, maggiori ritenute, sanzioni e interessi. La Commissione tributaria provinciale accolse i ricorsi dell'associazione, ma la Commissione tributaria regionale riformò integralmente la decisione, ritenendo che non bastasse l'iscrizione al Registro CONI e che occorresse verificare in concreto lo svolgimento dell'attività soltanto verso i soci; risultò invece che la struttura era fruita anche da terzi estranei. In cassazione l'associazione dedusse, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 90, comma 18, L. 289/2002 e dell'art. 148, comma 3, TUIR, sostenendo di possedere tutti i requisiti statutari e l'iscrizione al CONI e di essere stata erroneamente ricondotta alla disciplina dell'art. 148 TUIR invece che a quella dell'art. 90 citato. Con il secondo motivo denunciò omesso esame di fatti decisivi e lamentò la mancata motivazione su otto punti specifici dedotti nei propri atti difensivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse specifico, perché non indicava il contenuto precettivo delle norme asseritamente violate né lo poneva in raffronto con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre erano richiamati documenti senza indicare quando fossero stati prodotti e dove si trovassero, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché formalmente costruito come omesso esame di fatti decisivi ma in realtà diretto a censurare questioni e valutazioni di merito, oltre che una motivazione ritenuta comunque non censurabile nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 90, comma 18, L. 289/2002
Richiamato dalla ricorrente come norma che disciplinerebbe i requisiti dell'associazione sportiva dilettantistica; la Corte non esamina nel merito la censura per difetto di specificità del motivo.
Norma invocata dalla ricorrente in relazione al regime agevolativo; la Corte non affronta il merito della corretta applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge richiede di indicare le norme asseritamente violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla motivazione o la contestazione di questioni di merito.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale requisito formale del ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone la specificità del motivo, con indicazione della rubrica, delle ragioni della censura e del percorso argomentativo che sorregge la richiesta di cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiede l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, con precisazione della loro produzione e della loro collocazione nel fascicolo.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il c.d. minimo costituzionale della motivazione, la cui violazione può rilevare solo nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Indicato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico: chi deduce violazione di legge deve indicare le norme violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo puntualmente con la decisione impugnata; non è sufficiente una generica contestazione della sentenza.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. post-riforma è limitata all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di riaprire il merito o di lamentare la sola insufficienza della motivazione.
- Le doglianze che si risolvono nella contestazione di valutazioni di merito del giudice di appello non sono scrutinabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Chi fonda il motivo su documenti o atti processuali deve rispettare l'onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando quando e dove i documenti siano stati prodotti e rinvenibili nel fascicolo.
- L'iscrizione al Registro CONI, da sola, non esaurisce necessariamente la verifica del regime agevolativo dell'associazione sportiva dilettantistica se la controversia richiede l'accertamento in concreto delle modalità di svolgimento dell'attività.
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