Cassazione Civile, Ordinanza n. 03816/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la presenza di un contrasto giurisprudenziale risolto solo di recente.
Esito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione per l'anno d'imposta 2009, relativa a IRES, IVA e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della società, limitatamente alle sanzioni, ritenendo applicabile d'ufficio il regime della continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 e riducendo le sanzioni. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la continuazione non fosse applicabile alle violazioni consistite nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione; con il secondo, in via subordinata, contestava la violazione dell'art. 12, comma 3, del medesimo decreto, censurando comunque il criterio seguito dalla CTR per quantificare la sanzione applicabile.
Norme richiamate
art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base della liquidazione automatizzata della dichiarazione annuale
art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base della liquidazione automatizzata in materia IVA
art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la continuazione è applicabile alle violazioni che possono incidere sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, non ai tardivi od omessi versamenti di imposta già liquidata
art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato nel ricorso, ma la Corte valorizza il diverso art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per affermare che il mancato pagamento è sanzionato autonomamente
art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
stabilisce un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun mancato pagamento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- L'istituto della continuazione in materia di sanzioni tributarie non si applica alle violazioni che consistono nel tardivo o omesso versamento di imposte già liquidate in dichiarazione, perché tali condotte non incidono sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo.
- Per i mancati pagamenti di imposta già determinata opera il diverso regime sanzionatorio previsto per ciascuna omissione, con autonoma irrogazione della sanzione per ogni singolo inadempimento.
- Se la decisione di merito applica la continuazione a violazioni per le quali essa è giuridicamente esclusa, la sentenza è cassabile per violazione di legge e, in assenza di ulteriori questioni di fatto, la causa può essere decisa direttamente nel merito.
- In presenza di un contrasto giurisprudenziale recentemente risolto, la Corte può compensare integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio.
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