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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03816/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la presenza di un contrasto giurisprudenziale risolto solo di recente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione per l'anno d'imposta 2009, relativa a IRES, IVA e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della società, limitatamente alle sanzioni, ritenendo applicabile d'ufficio il regime della continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 e riducendo le sanzioni. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la continuazione non fosse applicabile alle violazioni consistite nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione; con il secondo, in via subordinata, contestava la violazione dell'art. 12, comma 3, del medesimo decreto, censurando comunque il criterio seguito dalla CTR per quantificare la sanzione applicabile.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'istituto della continuazione in materia di sanzioni tributarie non si applica alle violazioni che consistono nel tardivo o omesso versamento di imposte già liquidate in dichiarazione, perché tali condotte non incidono sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo.
  • Per i mancati pagamenti di imposta già determinata opera il diverso regime sanzionatorio previsto per ciascuna omissione, con autonoma irrogazione della sanzione per ogni singolo inadempimento.
  • Se la decisione di merito applica la continuazione a violazioni per le quali essa è giuridicamente esclusa, la sentenza è cassabile per violazione di legge e, in assenza di ulteriori questioni di fatto, la causa può essere decisa direttamente nel merito.
  • In presenza di un contrasto giurisprudenziale recentemente risolto, la Corte può compensare integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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