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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30076/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nel procedimento di espropriazione Baruffaldi aveva domandato l'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c., sostenendo che la societa' Tassi & Tassi fosse debitrice verso Editrice Stampare S.r.l.. In primo grado il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato Baruffaldi alle spese contro Tassi & Tassi. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello di Baruffaldi ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della Editrice Stampare, societa' poi liquidata e cancellata dal registro delle imprese; Baruffaldi aveva invece notificato l'atto al liquidatore. In cassazione il ricorrente ha dedotto vizi di diritto e di motivazione (art. 2495 c.c., art. 331 c.p.c. e altre norme procedurali/materiali), chiedendo l'annullamento dell'inammissibilita'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui, quando una societa' e' stata liquidata e cancellata dal registro delle imprese, i rapporti giuridici residui spettano ai soci (a seconda della loro responsabilita' limitata o illimitata) e pertanto, se e' necessario integrare il contraddittorio, occorre citarne i soci e non il liquidatore. La notifica al liquidatore non ha dunque sanato la carenza del contraddittorio; le ulteriori censure del ricorrente sono state ritenute assorbite. Il ricorrente e' stato condannato alle spese di giudizio di cassazione in favore della societa' controricorrente (importo liquidato: euro 6.000,00 oltre 200,00 per esborsi, spese generali e accessori) e agli eventuali oneri relativi al contributo unificato secondo l'art. 13 del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 548 c.p.c.

    Norma istitutiva dell'azione di accertamento dell'obbligo del terzo evocata come titolo della domanda iniziale: il ricorrente aveva esperito tale azione per far dichiarare che Tassi & Tassi fosse debitrice verso Editrice Stampare.

  • art. 331 c.p.c.

    Fondamento giuridico dell'inammissibilita' dell'appello deciso dalla Corte d'appello: l'appello e' inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti successori della societa' estinta.

  • art. 2495 c.c.

    Riferimento richiamato nel ricorso e nella motivazione relativa alla responsabilita' dei soggetti coinvolti successivamente all'estinzione societaria; la Corte evidenzia che la responsabilita' ed i rapporti residui si trasferiscono ai soci e non al liquidatore come legittimato passivo.

  • art. 36 del d.P.R. n. 602/1973

    Citato nella giurisprudenza richiamata in relazione alla responsabilita' del liquidatore per determinate posizioni tributarie; la Corte sottolinea che il liquidatore non acquista la legittimazione passiva per l'atto impositivo una volta che la societa' sia stata liquidata e cancellata, salvo responsabilita' autonoma per la carica.

  • art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma sul contributo unificato richiamata perche' sussistono i presupposti (rigetto o inammissibilita') che possono imporre al ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se la societa' controparte e' stata liquidata e cancellata dal registro delle imprese, i rapporti giuridici residui vengono in pratica trasferiti ai soci; per integrare correttamente il contraddittorio occorre quindi, quando necessario, citare i soci e non soltanto il liquidatore.
  • La notifica dell'atto processuale al liquidatore di una societa' ormai estinta non e' automaticamente sufficiente a sanare la mancanza del contraddittorio con i soggetti successori; il mancato coinvolgimento dei soci puo' rendere inammissibile l'impugnazione.
  • Prima di proporre appello o domande successive, verificare lo stato societario della controparte (esistenza, liquidazione, cancellazione) e, in caso di cancellazione, valutare la responsabilita' dei soci (limitata o illimitata) per determinare chi debba essere chiamato in giudizio.
  • La mancata integrazione del contraddittorio puo' comportare l'inammissibilita' dell'impugnazione e l'addebito delle spese del grado successivo; e' prudente, se l'identificazione dei successori non e' chiara, citare entrambi gli eventuali soggetti interessati o chiedere al giudice indicazioni.
  • Il liquidatore puo' conservare profili di responsabilita' personale per atti o omissioni compiuti durante la carica, ma cio' non equivale a una successione automatica nella legittimazione passiva della societa' cancellata.

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