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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21658/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia contestava diversi avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005: 1) deduzioni di costi e relativa detrazione IVA ritenute indebitamente annotate da AIGS (per un totale di €726.558,00); 2) uno sconto concesso da AMET al Comune di Trani per €166.832,65 (oltre IVA) che l'Amministrazione riteneva non rispondente a logiche commerciali ma a finalità di finanziamento; 3) indebita deduzione di spese di pubblicità per €41.666,67 in assenza di contratto scritto. L'Ufficio sosteneva che le operazioni andassero imputate direttamente al Comune di Trani (ossia che AIGS fosse mera esecutrice), con conseguente disconoscimento dei costi e della detrazione IVA, e che lo sconto costituisse elusione del patto di stabilità/finanziamento della manifestazione. In cassazione l'Agenzia denunciava violazioni di norme del TUIR e del DPR IVA nonché vizi di diritto nella valutazione della CTR.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia delle entrate. Ha statuido che le valutazioni di fatto operate dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) — in particolare l'autonomia giuridico-economica di AIGS rispetto al Comune di Trani, la legittima imputazione ai conti di AIGS dei contratti con i fornitori, la qualificazione delle spese come pubblicitarie e l'effettività dello sconto concesso da AMET — non erano sindacabili in cassazione quale violazione di legge, essendo questioni di merito e di fatto. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i controricorsi delle società per tardiva notificazione. Conseguentemente i ricorsi dell'Amministrazione sono stati respinti e le sentenze della CTR confermate; nessuna condanna delle società al pagamento delle spese per l'inammissibilità dei loro controricorsi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 40 bis, secondo comma

    Disciplina la rettifica del reddito nel consolidato; richiede atto unico notificato a consolidante e consolidata e comporta litisconsorzio necessario. La Corte rileva efficacia della norma dal 01/01/2011 e, pur dibattendo la sua applicabilità formale ai ricorsi notificati nel 2010, ritiene comunque integro il contraddittorio per la riunione delle controversie.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamati in relazione alle regole di determinazione del reddito d'impresa, inerenza dei costi e qualificazione delle poste. La Corte ritiene che le contestazioni dell'Amministrazione relative alla qualificazione dei fatti ricadono nel merito (accertamenti di fatto) e non integrano violazioni di norme tali da giustificare cassazione.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme sull'IVA richiamate in relazione alla detrazione dell'IVA; la Corte conferma che, se la fattispecie è stata ritenuta dalla CTR riferibile alla società e i presupposti documentali risultano, la detrazione è legittima.

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 5

    Richiami agli ambiti di motivi di cassazione: la Corte osserva che molte censure dell'Agenzia miravano a rimettere in discussione fatti e valutazioni probatorie della CTR (non sindacabili con art.360 n.3) e che alcune censure configuravano insufficienza motivazionale non più sindacabile per via della novella (n.5).

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1 quater (introdotto dall'art.1, comma 17, L. 24/12/2012, n.228)

    Norma sul contributo unificato e suo maggior importo in caso di rigetto dell'impugnazione; la Corte ricorda l'esenzione soggettiva per certe Amministrazioni dello Stato dal versamento materiale, ma la disposizione è richiamata in relazione alle spese di lite.

  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122

    art. 35 (introduzione dell'art.40 bis nel DPR 600/1973)

    Fonte della novella che ha introdotto l'art.40 bis d.P.R. 600/1973; la Corte ne esamina la portata temporale rispetto agli atti notificati nel 2010.

Massime di principio

  • Le società partecipate pubbliche (anche in house) mantengono la personalità giuridica privata e la loro attività è imputata secondo le regole del diritto privato: la mera partecipazione pubblica non comporta automaticamente che tutti i contratti e i relativi costi siano imputabili all'ente pubblico partecipante.
  • Le valutazioni in fatto e le ricostruzioni probatorie operate dalla Commissione Tributaria Regionale sono sindacabili in Cassazione solo se sussiste un vizio di diritto; tentativi dell'Amministrazione di rimettere in discussione fatti o valutazioni probatorie configurano spesso motivi inammissibili.
  • La qualificazione di operazioni (ad es. sconto commerciale vs. finanziamento per manifestazione) è questione di merito e richiede prova; ove la CTR abbia accertato documentazione (note di credito, fatture, documentazione fotografica) e inerenza, la Cassazione tende a non ribaltare tali accertamenti.
  • La mancanza di un contratto scritto non è necessariamente impeditiva della deducibilità di spese tra società private: conta la prova dell'effettivo rapporto, della prestazione e della sua inerenza all'attività aziendale.
  • Nel contesto del consolidato fiscale, l'art.40 bis DPR 600/1973 impone l'atto unico e il litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata; va però verificata la decorrenza temporale della norma rispetto agli atti impugnati.
  • I controricorsi notificati oltre i termini di legge sono inammissibili e ciò può far decadere pretese sulle spese di lite da parte dei resistenti.
  • In fase di pianificazione di difesa tributaria, distinguere chiaramente questioni di diritto (rilevabili in cassazione) da questioni di fatto/probatorie (da sviluppare e consolidare nei gradi di merito) è essenziale per evitare l'inammissibilità o il rigetto dei motivi in cassazione.

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