Cassazione Civile, Sentenza n. 21658/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia contestava diversi avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005: 1) deduzioni di costi e relativa detrazione IVA ritenute indebitamente annotate da AIGS (per un totale di €726.558,00); 2) uno sconto concesso da AMET al Comune di Trani per €166.832,65 (oltre IVA) che l'Amministrazione riteneva non rispondente a logiche commerciali ma a finalità di finanziamento; 3) indebita deduzione di spese di pubblicità per €41.666,67 in assenza di contratto scritto. L'Ufficio sosteneva che le operazioni andassero imputate direttamente al Comune di Trani (ossia che AIGS fosse mera esecutrice), con conseguente disconoscimento dei costi e della detrazione IVA, e che lo sconto costituisse elusione del patto di stabilità/finanziamento della manifestazione. In cassazione l'Agenzia denunciava violazioni di norme del TUIR e del DPR IVA nonché vizi di diritto nella valutazione della CTR.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia delle entrate. Ha statuido che le valutazioni di fatto operate dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) — in particolare l'autonomia giuridico-economica di AIGS rispetto al Comune di Trani, la legittima imputazione ai conti di AIGS dei contratti con i fornitori, la qualificazione delle spese come pubblicitarie e l'effettività dello sconto concesso da AMET — non erano sindacabili in cassazione quale violazione di legge, essendo questioni di merito e di fatto. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i controricorsi delle società per tardiva notificazione. Conseguentemente i ricorsi dell'Amministrazione sono stati respinti e le sentenze della CTR confermate; nessuna condanna delle società al pagamento delle spese per l'inammissibilità dei loro controricorsi.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 40 bis, secondo comma
Disciplina la rettifica del reddito nel consolidato; richiede atto unico notificato a consolidante e consolidata e comporta litisconsorzio necessario. La Corte rileva efficacia della norma dal 01/01/2011 e, pur dibattendo la sua applicabilità formale ai ricorsi notificati nel 2010, ritiene comunque integro il contraddittorio per la riunione delle controversie.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamati in relazione alle regole di determinazione del reddito d'impresa, inerenza dei costi e qualificazione delle poste. La Corte ritiene che le contestazioni dell'Amministrazione relative alla qualificazione dei fatti ricadono nel merito (accertamenti di fatto) e non integrano violazioni di norme tali da giustificare cassazione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norme sull'IVA richiamate in relazione alla detrazione dell'IVA; la Corte conferma che, se la fattispecie è stata ritenuta dalla CTR riferibile alla società e i presupposti documentali risultano, la detrazione è legittima.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Richiami agli ambiti di motivi di cassazione: la Corte osserva che molte censure dell'Agenzia miravano a rimettere in discussione fatti e valutazioni probatorie della CTR (non sindacabili con art.360 n.3) e che alcune censure configuravano insufficienza motivazionale non più sindacabile per via della novella (n.5).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1 quater (introdotto dall'art.1, comma 17, L. 24/12/2012, n.228)
Norma sul contributo unificato e suo maggior importo in caso di rigetto dell'impugnazione; la Corte ricorda l'esenzione soggettiva per certe Amministrazioni dello Stato dal versamento materiale, ma la disposizione è richiamata in relazione alle spese di lite.
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122
art. 35 (introduzione dell'art.40 bis nel DPR 600/1973)
Fonte della novella che ha introdotto l'art.40 bis d.P.R. 600/1973; la Corte ne esamina la portata temporale rispetto agli atti notificati nel 2010.
Massime di principio
- Le società partecipate pubbliche (anche in house) mantengono la personalità giuridica privata e la loro attività è imputata secondo le regole del diritto privato: la mera partecipazione pubblica non comporta automaticamente che tutti i contratti e i relativi costi siano imputabili all'ente pubblico partecipante.
- Le valutazioni in fatto e le ricostruzioni probatorie operate dalla Commissione Tributaria Regionale sono sindacabili in Cassazione solo se sussiste un vizio di diritto; tentativi dell'Amministrazione di rimettere in discussione fatti o valutazioni probatorie configurano spesso motivi inammissibili.
- La qualificazione di operazioni (ad es. sconto commerciale vs. finanziamento per manifestazione) è questione di merito e richiede prova; ove la CTR abbia accertato documentazione (note di credito, fatture, documentazione fotografica) e inerenza, la Cassazione tende a non ribaltare tali accertamenti.
- La mancanza di un contratto scritto non è necessariamente impeditiva della deducibilità di spese tra società private: conta la prova dell'effettivo rapporto, della prestazione e della sua inerenza all'attività aziendale.
- Nel contesto del consolidato fiscale, l'art.40 bis DPR 600/1973 impone l'atto unico e il litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata; va però verificata la decorrenza temporale della norma rispetto agli atti impugnati.
- I controricorsi notificati oltre i termini di legge sono inammissibili e ciò può far decadere pretese sulle spese di lite da parte dei resistenti.
- In fase di pianificazione di difesa tributaria, distinguere chiaramente questioni di diritto (rilevabili in cassazione) da questioni di fatto/probatorie (da sviluppare e consolidare nei gradi di merito) è essenziale per evitare l'inammissibilità o il rigetto dei motivi in cassazione.
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