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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21659/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Bauer avverso l'atto di invito al pagamento e la sanzione per mancato versamento dell'IVA connessa all'importazione di sette kg di oro. L'Agenzia deduceva in cassazione tre censure principali: 1) errata applicazione delle norme sulla decadenza/prescrizione (art. 84 TULD e art. 221 CDC), sostenendo che la prescrizione triennale decorre dalla irrevocabilita della sentenza penale qualora il mancato pagamento derivi da reato; 2) errata interpretazione della rilevanza della coscienza/volontarieta dell'importazione, posto che ai fini IVA all'importazione è sufficiente il fatto materiale dell'introduzione nel territorio doganale; 3) errata applicazione delle norme sull'esenzione per oro da investimento (art. 10 primo comma n.11 e art. 68 lett. c del d.P.R. 633/1972), sostenendo che l'esenzione opera solo se i requisiti risultano da conforme attestazione in sede di dichiarazione doganale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. In motivazione la Corte ha: 1) riconosciuto che l'IVA all'importazione segue le procedure dei diritti di confine e che, se il mancato pagamento deriva da reato, l'azione di riscossione si prescrive con il decorso di tre anni dalla irrevocabilita del provvedimento penale purché sia stata presentata una notitia criminis entro il termine; applicando tale principio la Corte ha ritenuto tempestivi gli atti dell'Agenzia rispetto alla prescrizione triennale; 2) precisato che, ai fini IVA, il fatto materiale dell'importazione è sufficiente per far sorgere l'obbligo d'imposta e che la valutazione della responsabilita del trasportatore richiede l'accertamento della sua conoscenza o della diligenza dovuta in relazione all'irregolarita dell'importazione; 3) però ha accolto che l'oro da investimento e' sostanzialmente esente da IVA in conformita alla direttiva 2006/112/CE e che i requisiti formali richiamati dall'art. 68 lett. c del d.P.R. 633/1972 devono essere interpretati conformemente al diritto comunitario in modo da non privare l'operazione dell'esenzione sostanziale; poiche la sentenza impugnata si fondava anche su tale autonoma e decisiva ratio, il ricorso dell'Agenzia e' stato complessivamente respinto. Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico sulla legge doganale - TULD), art. 84

    Se il mancato pagamento del tributo ha causa da un reato, l'azione per la riscossione si prescrive con il decorso di tre anni dalla data in cui il decreto o la sentenza penale sono diventati irrevocabili, purché entro il medesimo termine dall'insorgere dell'obbligazione sia stata formulata una notitia criminis idonea a individuare il reato.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale), art. 221

    Richiama, sul piano procedurale, regole analoghe a quelle del TULD in relazione ai termini e agli effetti dell'azione in presenza di rilevanza penale; e' richiamato per confermare la disciplina delle decadenze/prescrizioni applicabile all'IVA all'importazione.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 70

    Collega l'IVA all'importazione alla disciplina dei diritti di confine, determinando che le procedure previste per i diritti doganali si applicano anche all'IVA all'importazione.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 10 primo comma n. 11

    Prevede l'esenzione dall'IVA per l'oro da investimento; la Corte interpreta questa disposizione in conformita con la direttiva UE come esenzione sostanziale applicabile indipendentemente dall'osservanza di requisiti formali in dogana.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 68 lett. c

    Stabilisce requisiti formali (attestazione in dichiarazione doganale) per l'applicazione dell'esenzione all'oro da investimento; la Corte ritiene che tali requisiti siano finalizzati al controllo doganale e non possano impedire la riconoscibilita sostanziale dell'esenzione prevista dalla normativa UE, fermo restando che la mancata osservanza puo' comportare sanzioni formali.

  • Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, considerando 53 e art. 346

    La direttiva considera le cessioni di oro da investimento analoghe ad altri investimenti finanziari e prevede l'esenzione per cessione, acquisto intracomunitario e importazione di oro da investimento; la norma comunitaria impone interpretazione conforme del diritto interno e la preminenza della tutela sostanziale dell'esenzione.

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 art. 72 e r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 art. 43

    Confermano che l'Agenzia delle dogane puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza processuale senza necessita di procura scritta o incarichi speciali.

Massime di principio

  • L'IVA all'importazione, pur non essendo un diritto di confine, segue le procedure dei diritti doganali: in presenza di rilevanza penale la prescrizione potra' decorrere nei termini particolari stabiliti dall'art. 84 TULD e dal codice doganale, con efficacia rispetto alla notitia criminis.
  • Il semplice fatto materiale dell'introduzione di beni nel territorio doganale costituisce di per sé presupposto per l'insorgenza dell'obbligo IVA all'importazione; la consapevolezza del soggetto e' rilevante invece per valutare responsabilita' e eventuale compartecipazione alla irregolarita.
  • L'oro da investimento e' sostanzialmente esente da IVA in conformita alla direttiva 2006/112/CE; i requisiti formali richiesti dal diritto interno in sede doganale non possono essere interpretati in modo da privare di efficacia l'esenzione prevista dal diritto comunitario, se non per sanzionare profili meramente formali.
  • In giudizio, quando la sentenza di merito si fonda su piu' ratio decidendi autonome, basta che una di esse sia fondata per salvare la posizione della parte appellante; di conseguenza l'Amministrazione puo' vincere su alcuni profili sostanziali ma perdere l'appello se esiste una ragione autonoma favorevole al contribuente.
  • Le amministrazioni dello Stato sono rappresentate dall'Avvocatura dello Stato senza necessita di procure speciali e possono essere esentate da obblighi formali di versamento quali il contributo unificato in alcune fasi processuali.

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