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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21657/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversie fiscali relative all'anno d'imposta 2006: da un lato AMET impugnava l'accertamento che aveva escluso la deducibilità fiscale e la detraibilità IVA di un contributo/sponsorizzazione erogato ad AIGS per l'organizzazione della manifestazione 'Estate tranese'; dall'altro l'Agenzia contestava ad AIGS la deducibilità di costi e la detraibilità dell'IVA perché, secondo l'Amministrazione, le fatture erano in realtà riferibili al Comune di Trani, vero organizzatore. Parallelamente è emersa la questione processuale della necessità del litisconsorzio tra la consolidante (AMET) e la consolidata (AIGS) ai sensi della disciplina del consolidato fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha disposto la riunione dei ricorsi in via pregiudiziale ma, soprattutto, ha dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per difetto del necessario litisconsorzio tra consolidante e consolidata (violazione dell'art. 40-bis del d.P.R. n. 600/1973). Ha quindi rimesso le cause riunite alla Commissione tributaria provinciale di Bari, in diversa composizione, affinché il giudizio di merito venga rinnovato nel pieno rispetto del contraddittorio tra consolidante e consolidata. Ha altresì disposto che la CTP provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 40-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (introdotto dall'art. 35 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. con modif. nella L. 30 luglio 2010, n. 122)

    Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La societaà consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.

    La Corte ha ritenuto che, per gli avvisi riguardanti posizioni fiscali rilevanti nel consolidato, la notificazione e la decisione devono coinvolgere entrambe le società (consolidante e consolidata). L'omessa partecipazione congiunta dei due soggetti nel giudizio di merito determina un vizio procedurale che comporta la nullità delle decisioni impugnate.

  • art. 132, terzo comma, cod. proc. civ.

    Richiamato esclusivamente per dare atto della sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente in vicenda di impedimento dell'estensore; non incide sulla decisione sostanziale.

  • principio di rilevabilitaà d'ufficio delle nullitaà processuali (giurisprudenza della Cassazione citata nel testo)

    La violazione del litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata e costituisce motivo rilevabile d'ufficio, anche se eccepito solo in uno dei giudizi di merito, con conseguente nullitaà delle sentenze rese senza il corretto contraddittorio.

Massime di principio

  • Se la controversia riguarda voci di reddito o imposte che ricadono nel perimetro del consolidato fiscale, la notifica degli atti di accertamento deve essere indirizzata e determinare il contraddittorio sia nei confronti della consolidante sia della consolidata; in difetto, le decisioni di merito sono esposte a nullitaà procedurale.
  • Il difetto di litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata e è di ordine pubblico e puoò essere rilevato d'ufficio anche in sede di cassazione; pertanto le parti e gli avvocati devono verificare e far valere tempestivamente questa esigenza procedurale giaù in sede di primo grado.
  • La riunione dei giudizi in sede di cassazione non puoò sanare un vizio originario del contraddittorio in sede di merito: quando manca la necessaria partecipazione congiunta in primo o secondo grado, l'unica rimedio e la rinnovazione del giudizio davanti alla commissione territoriale competente con la compresenza di entrambi i litisconsorti.
  • La normativa sul consolidato introdotta dal 2011 si applica agli atti notificati successivamente ed implica che l'Amministrazione finanziaria emetta atti unici recanti le rettifiche riferite al reddito consolidato e notifichi tali atti a tutte le societaà interessate; gli operatori devono controllare la regolaritaà formale della notificazione degli atti per evitare rischi di nullitaà.

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