Cassazione Civile, Sentenza n. 21656/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IVA (anno 2003 e 2004) e a IRES/IRAP (2004) connessi a vendite di unità immobiliari facenti parte di una Residenza Turistico Alberghiera (RTA). Questioni principali: (i) se alle alienazioni delle unità fosse applicabile l'aliquota IVA agevolata prevista dal n. 127 undecies della Tabella A, Parte III del d.P.R. n. 633/1972 (aliquota ridotta per case di abitazione non di lusso) o l'aliquota ordinaria; (ii) legittimità della ripresa di maggiori ricavi per le vendite 2004; (iii) effetti di norme sopravvenute/abrogate (d.lgs. n. 223/2006 e successiva normativa) e applicabilità di sanzioni per mancata riscossione dell'IVA nella misura ordinaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate e ha rigettato il ricorso principale di Pinolia s.r.l. Ha cassato in parte la sentenza impugnata con riferimento al tema dell'IVA agevolata e, decidendo nel merito, ha stabilito che le vendite delle unità immobiliari realizzate e gestite nell'ambito di una RTA sono soggette all'aliquota IVA ordinaria (non alla ridotta del n. 127 undecies). Ha inoltre ritenuto applicabili le sanzioni connesse alla mancata riscossione dell'IVA nella misura ordinaria, poiché non sussisteva una obiettiva condizione di incertezza circa l'ambito applicativo dell'agevolazione. Conseguentemente il ricorso principale è stato rigettato in parte qua; Pinolia è condannata alle spese di cassazione (liquidate in euro 10.000,00 oltre oneri), mentre le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità del controricorso notificato tardivamente dall'Agenzia in un punto procedurale preliminare, ma ha comunque deciso sul ricorso incidentale autonomo.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Tabella A, Parte III, n. 127 undecies
sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento (o del 4 per cento in caso di prima casa) le «case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 agosto 1969...», anche se assegnate a soci da cooperative edilizie...
La disposizione agevolativa si applica alle abitazioni destinate all'edilizia abitativa non di lusso; non è applicabile alle unità immobiliari facenti parte di una RTA gestita in veste imprenditoriale, perché rileva la destinazione e l'esercizio dell'attività d'impresa e non la sola classificazione catastale
d.lgs. 4 luglio 2006, n. 223 (art. 35 e art. 23-bis)
Norme richiamate dalla CTR come ius superveniens con possibile efficacia retroattiva in materia procedimentale; la Corte osserva che, anche se applicabili, la legittimità dell'accertamento resterebbe fondata su altri elementi di prova rilevanti richiamati nella motivazione
art. 11 disp. prel. cod. civ.
Richiamato nei motivi relativi alla normativa sopravvenuta/abrogata; la Corte valuta l'incidenza dell'abrogazione sulle questioni di diritto sollevate ma conclude per carenza di interesse su taluni motivi per effetto delle valutazioni probatorie
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 5)
Fondamento delle censure in cassazione: n.3 per violazione di norme processuali o sostanziali; n.5 per omessa o insufficiente motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo per omessa motivazione inammissibile per difetto di specificità e gli altri motivi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 8)
Norma richiamata in relazione alla disciplina processuale tributaria; la censura collegata è stata valutata nel contesto delle sanzioni applicabili
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (artt. 5, 6 e 11)
Norme sulle sanzioni tributarie: la Corte le interpreta nel senso che le sanzioni sono applicabili quando non ricorra una obiettiva condizione di incertezza sull'applicazione della norma agevolativa
Legge 7 luglio 2009, n. 88
Ha avuto effetto di abrogazione su precedenti disposizioni citate; la Corte considera la rilevanza dell'abrogazione ma non la ritiene decisiva rispetto alla fondatezza dell'accertamento, dati gli altri elementi probatori
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17) e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1 quater)
Richiamate in relazione all'onere del contributo unificato: la Corte dà atto che, essendo il ricorso proposto dopo la data di riferimento e rigettato, sussistono i presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La qualificazione fiscale rilevante per l'IVA è la destinazione e l'effettivo esercizio di un'attività d'impresa (es. gestione di una RTA), non la sola classificazione catastale: se l'immobile è funzionale a un'attività imprenditoriale, le vendite sono soggette all'aliquota ordinaria
- Le agevolazioni per "case di abitazione non di lusso" (n. 127 undecies) mirano a incentivare l'edilizia abitativa e non le unità destinate all'attività turistico‑alberghiera; quindi non vanno estese alle RTA gestite come impresa
- La Corte può ritenere inammissibili motivi di cassazione per generica mancanza di specificità o per sopravvenuta carenza di interesse quando, a prescindere da una specifica norma, la valutazione probatoria complessiva giustifica l'accertamento
- Le autorità fiscali possono fondare accertamenti su una pluralità di indizi e confronti (atti di vendita, scostamenti di prezzo tra acquirenti, provvigioni) e tali elementi possono integrare prova idonea a giustificare la determinazione dei maggiori ricavi
- Le sanzioni tributarie sono applicabili quando non sussista una obiettiva condizione di incertezza circa l'ambito applicativo di un'agevolazione; la mera invocazione di interpretazioni alternative non elimina automaticamente la responsabilità sanzionatoria
- In sede processuale è essenziale osservare i termini di notifica e deposito degli atti processuali (es. controricorsi): il mancato rispetto dei termini può determinare l'inammissibilità di censure procedurali
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