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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31000/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud per la riscossione di IRPEF e ILOR relative all'anno d'imposta 1986, fondate su un avviso di accertamento che, dopo una precedente cassazione con rinvio, non era stato riassunto nel termine e si era quindi estinto il relativo giudizio. La contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento della cartella: la CTR aveva ritenuto che il credito fosse prescritto, assumendo come dies a quo il momento in cui l'accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione, e aveva anche valorizzato un preteso difetto di motivazione della cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, degli artt. 2945 e 2946 c.c. e dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, perché la CTR aveva applicato il termine di prescrizione muovendo da una fattispecie diversa da quella effettiva, essendo l'accertamento divenuto definitivo per estinzione del giudizio da omessa riassunzione e non per mancata impugnazione; 2) violazione di legge sotto il profilo processuale, nell'ipotesi di vizio in procedendo; 3) violazione degli artt. 12 e 25 d.P.R. 602/1973, per avere ritenuto necessaria una motivazione della cartella come se fosse un atto impositivo originario, mentre per la cartella bastava il richiamo all'avviso di accertamento e, comunque, una motivazione sintetica. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo: ha affermato che l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione comporta il consolidamento definitivo dell'avviso di accertamento e fa decorrere da quel momento il termine di prescrizione della pretesa tributaria; inoltre ha ritenuto che, trattandosi di cartella consequenziale a un avviso già noto al contribuente e divenuto definitivo, non vi fosse un autonomo onere di motivazione analitica, specie quanto agli interessi, che derivavano dall'originario avviso e richiedevano solo un calcolo matematico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti illustrati in motivazione, ha cassato la sentenza della CTR della Campania e ha rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha disatteso la tesi della prescrizione maturata prima della riscossione, chiarendo che il termine decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione del giudizio di rinvio non proposta; ha inoltre escluso che la cartella dovesse essere motivata come un atto impositivo originario, poiché si trattava di atto consequenziale a un avviso di accertamento ormai consolidato. Per gli interessi, ha ritenuto sufficiente il richiamo al debito originario e un calcolo meramente matematico.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla prescrizione e alla motivazione della cartella.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in via subordinata per prospettare un vizio in procedendo.

  • artt. 392 e 393 c.p.c.

    regolano la fase di rinvio e l'effetto estintivo per mancata riassunzione; la Corte li usa per affermare che l'omessa riassunzione estingue l'intero processo.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione comporta la definitività dell'avviso di accertamento; il termine per la riassunzione delimita il dies a quo della riscossione e della prescrizione.

  • art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'estinzione del processo può essere rilevata anche d'ufficio.

  • art. 2945 c.c.

    la CTR lo aveva richiamato per la prescrizione; la Corte precisa che, nella specie, il dies a quo va ancorato alla definitività dell'accertamento conseguente all'estinzione del giudizio di rinvio.

  • art. 2946 c.c.

    termine ordinario di prescrizione decennale del credito erariale richiamato nel ricorso.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato sia per la disciplina della cartella sia per sostenere che la motivazione della cartella non richiede il livello dell'atto impositivo originario quando la pretesa è già conosciuta e consolidata.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    consente il richiamo all'atto impositivo e, in mancanza, una motivazione sintetica della cartella.

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per affermare che, una volta divenuto definitivo l'accertamento, l'Amministrazione può attivare la riscossione definitiva.

  • artt. 14 e 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamati come base della procedura di riscossione dopo la definitività dell'accertamento.

  • art. 100 c.p.c.

    evocato per affermare che la riassunzione in rinvio spetta alla parte che vi abbia interesse.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    avviso di accertamento "n. 20 per l'anno d'imposta 1986"

    il riferimento all'atto originario è sufficiente a individuare la pretesa già conosciuta dal contribuente.

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio, l'omessa riassunzione del giudizio nel termine di legge estingue l'intero processo tributario e rende definitivo l'avviso di accertamento originario.
  • Quando l'accertamento tributario diventa definitivo per estinzione del giudizio di rinvio, il termine di prescrizione della pretesa erariale decorre dalla scadenza del termine utile per la riassunzione non effettuata, non dal momento in cui si sarebbe verificata una generica mancata impugnazione.
  • La cartella di pagamento che segue un avviso di accertamento già conosciuto dal contribuente e divenuto definitivo non deve essere motivata come un primo atto impositivo; è sufficiente il richiamo all'atto presupposto e, se del caso, una motivazione sintetica.
  • Se gli interessi iscritti a ruolo discendono direttamente da un avviso di accertamento ormai consolidato e non vi è una nuova rideterminazione giudiziale del debito, il loro calcolo può essere sorretto da un mero conteggio matematico, senza un onere motivazionale analitico equiparabile a quello dell'atto impositivo originario.
  • L'interesse a riassumere il giudizio di rinvio va valutato in concreto secondo il criterio dell'interesse processuale: la parte che può trarre vantaggio dall'estinzione del processo non è quella che normalmente ha interesse a riassumerlo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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