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Sentenza

Sentenza n. 2281/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2929/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a riconoscere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, il beneficio complessivo di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Dedotta la persistente mancata esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, al netto degli eventuali importi già versati, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: la sua esatta misura deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Pertanto, i conteggi della creditrice, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1282 e ss. c.c. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice e da eseguire nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo definitivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari al pagamento; nessun compenso è stato riconosciuto, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente pubblico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l'azione per il recupero coattivo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere inutilmente prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni soggette alla disposizione.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Costituiscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito risultante dal giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, beneficio oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, richiamati per la distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha funzione costitutiva del credito, ma esecutiva: l'importo dovuto deve essere ricavato dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • L'accoglimento di un ricorso per ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria non comporta l'automatica vincolatività dei conteggi prodotti dal creditore; l'amministrazione deve determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la disciplina legale applicabile.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere le iniziative di recupero coattivo e chiedere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare soltanto in caso di perdurante inerzia e su attivazione del creditore.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico cui competono istituzionalmente attività di gestione della spesa pubblica pertinente alla controversia, può essere escluso il riconoscimento di un compenso aggiuntivo per l'attività di esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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