Cassazione Penale, Sentenza n. 30354/2026 del 10/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un condannato per due episodi di concussione, in espiazione di pena fino al 16 giugno 2028, ammesso dal tribunale di sorveglianza alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. d), ord. pen. presso l'abitazione della madre, dopo che la precedente sede domiciliare era stata sospesa perché l'immobile risultava sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con sette censure: 1) nullità per omesso avviso di udienza a un codifensore; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale fondato la decisione su un sequestro preventivo che si assumeva non materialmente eseguito; 3) erronea applicazione della giurisprudenza sull'incompatibilità tra detenzione domiciliare e sequestro preventivo; 4), 5) e 7) violazione di legge e motivazione per avere il tribunale, di fatto, dato esecuzione al sequestro e spossessato il condannato tramite la modifica del luogo di espiazione, in assenza di pericolo di deterioramento o dispersione e in contrasto con l'originaria ordinanza del 13 marzo 2025, nonché con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità; 6) omessa considerazione di un provvedimento del giudice dell'esecuzione immobiliare del tribunale di Paola del 29 dicembre 2025, che aveva dichiarato l'improseguibilità temporanea della procedura esecutiva sull'immobile e revocato la segnalazione al pubblico ministero che aveva dato origine al procedimento di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità da omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia è a regime intermedio e deve essere eccepita tempestivamente in udienza, altrimenti si sana; inoltre, nel caso concreto non emergeva alcuna concreta lesione del diritto di difesa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la mancata materiale esecuzione del sequestro preventivo non incide sulla sua efficacia, essendo irrilevante, salvo i casi tipici di inefficacia previsti per il sequestro d'urgenza. Ha reputato manifestamente infondato il terzo motivo, ribadendo che l'uso abitativo privato di un immobile sottoposto a sequestro preventivo è incompatibile con le finalità della misura reale, sia essa impeditiva sia finalizzata alla confisca. Ha infine giudicato manifestamente infondati gli ulteriori motivi, osservando che il tribunale di sorveglianza si era limitato a constatare l'inidoneità del domicilio sequestrato senza pronunciarsi sulla legittimità o proporzionalità del sequestro, che non vi era contraddizione con l'ordinanza precedente non risultando allora valutato il vincolo reale, e che il provvedimento del giudice dell'esecuzione immobiliare era inconferente rispetto alla ragione decisiva posta a base della decisione.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1, lett. d), ord. pen.
base normativa della detenzione domiciliare concessa al condannato.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma invocata per la nullità da omesso avviso al codifensore; la Corte la ricondice a nullità a regime intermedio sanabile se non eccepita tempestivamente.
richiamato nel motivo sulla nullità; la Corte nega che la dedotta irregolarità integri una nullità assoluta.
la mancata eccezione tempestiva della nullità comporta sanatoria.
richiamato nel motivo sul procedimento di sorveglianza; la Corte applica il principio della tempestività dell'eccezione in udienza.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
parametro di legittimità dedotto per violazione di legge, nullità e vizio di motivazione nei vari motivi di ricorso.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
ritenuto inconferente rispetto a un sequestro preventivo penale; la norma è richiamata dalla difesa in tema di amministrazione dei beni sequestrati.
art. 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
ritenuto inconferente perché disciplina il sequestro di prevenzione, non il sequestro penale in questione.
richiamato per chiarire che l'inefficacia del sequestro consegue solo alle ipotesi tipiche previste per il sequestro d'urgenza, non alla mancata esecuzione o notifica del sequestro preventivo.
Massime di principio
- L'omesso avviso dell'udienza a uno dei difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente nel primo momento utile; in difetto, la nullità si sana e non può essere utilmente dedotta in cassazione.
- La mancata materiale esecuzione o notifica del decreto di sequestro preventivo non ne determina l'inefficacia; l'inefficacia è prevista solo nei casi tipici disciplinati per il sequestro d'urgenza e secondo le condizioni di legge.
- Un immobile sottoposto a sequestro preventivo non può essere utilizzato come abitazione per l'esecuzione della detenzione domiciliare, perché l'uso residenziale privato è incompatibile con la funzione cautelare reale di sottrarre il bene alla disponibilità del destinatario e, se del caso, evitarne il deterioramento.
- Il giudice di sorveglianza, nel valutare l'idoneità del domicilio per una misura alternativa, può limitarsi a prendere atto del vincolo reale sul bene senza dover scrutinare la legittimità, la proporzionalità o il periculum in mora del sequestro, profili riservati al giudice competente sul procedimento cautelare reale.
- Eventuali provvedimenti di altri giudici che incidano su procedure esecutive dell'immobile non sono decisivi se la ragione posta a base della decisione è la sopravvenuta o già esistente sottoposizione del bene a sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
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