Cassazione Civile, Ordinanza n. 36287/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme ai requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c. e ritualmente comunicata alla controparte ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, applicabile ratione temporis. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e dell'esito del processo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2005. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale delle Marche, su impugnazione dell'Ufficio, aveva invece confermato l'avviso. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2 d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che l'atto impugnato fosse illegittimo perché riferito a un rilievo già contenuto in un PVC del 2 novembre 2007 e già definito con distinti avvisi di accertamento chiusi mediante adesione il 17 settembre 2008; con il secondo denunciava violazione dell'art. 10 L. n. 212/2000 per mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dei principi di collaborazione e buona fede. Prima della decisione, però, la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, precisando di aver richiesto la definizione agevolata dei carichi pendenti.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di accertamento IVA; la Corte non si pronuncia nel merito per effetto della rinuncia.
Richiamato come parametro della dedotta violazione in relazione alla definizione degli accertamenti; la Corte non affronta il merito per sopravvenuta rinuncia.
Invocato dal ricorrente a tutela dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria; la Corte non esamina il motivo per estinzione del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata quale norma sul vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
La rinuncia al ricorso è ritenuta conforme ai requisiti di legge.
La rinuncia è stata ritualmente comunicata alla controparte dalla cancelleria.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
Richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina sulla comunicazione della rinuncia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente deposita valida rinuncia al ricorso per cassazione e questa risulta ritualmente comunicata alla controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi.
- La rinuncia al ricorso preclude la decisione nel merito delle censure dedotte, anche se attinenti a presunti vizi di violazione di legge nell'accertamento tributario.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite in considerazione della natura della controversia e dell'esito processuale.
Come è indicizzato
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