Cassazione Civile, Ordinanza n. 18024/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa e professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell’impresa esecutrice di lavori di copertura e intonaco, relativi a un appalto tra le parti. L’originario opponente contestava ritardi, mancata esecuzione di alcune opere, vizi costruttivi e difetti dell’opera, chiedendo in riconvenzionale la riduzione del corrispettivo, la restituzione di quanto asseritamente versato in eccesso e, in via subordinata, il risarcimento dei danni; chiamava inoltre in causa il direttore dei lavori, chiedendone la condanna solidale o la manleva. Nel giudizio era stato riunito anche un separato procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti del direttore dei lavori per compensi professionali. Dopo la morte dell’originario opponente, il giudizio è proseguito dagli eredi. In appello gli eredi deducevano soprattutto l’erronea valutazione delle prove sul rapporto con l’impresa e l’omesso bilanciamento della condotta professionale del direttore dei lavori, contestando anche il riconoscimento del relativo credito professionale. In cassazione, con un unico motivo, hanno denunciato violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di responsabilità professionale del direttore dei lavori e di risarcimento dei danni fosse stata già proposta in primo grado e solo riproposta in appello, sicché la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificarla come domanda nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto inammissibile la costituzione del nuovo difensore dei ricorrenti e la memoria da lui depositata, perché la procura speciale, in un giudizio iniziato nel 2004, non poteva essere rilasciata su foglio separato allegato alla memoria, ma doveva risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel merito del ricorso ha poi rilevato che la censura ex art. 345 c.p.c. era non autosufficiente e priva di specificità, perché i ricorrenti avevano trascritto solo le conclusioni dell’atto di appello e non il contenuto del motivo effettivamente svolto, impedendo il controllo sulla dedotta novità della domanda. Ha inoltre richiamato il principio per cui, anche nei casi di denunciati errores in procedendo, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, se la procura speciale non è apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la procura su foglio separato allegato alla memoria è inidonea.
È richiamato come parametro della censura relativa alla dedotta proposizione in appello di una domanda nuova non proposta in primo grado.
È la norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
Impone l’onere di specificità e di indicazione/autosufficienza degli atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.
Concorre a fondare l’onere di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti ai fini dell’ammissibilità del ricorso.
È menzionato per il deposito della memoria in camera di consiglio.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1-bis
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Erano invocati in origine per la riduzione del corrispettivo e le conseguenze dei vizi dell’opera appaltata.
Era richiamato in via alternativa per il risarcimento del danno da inadempimento nel rapporto di appalto.
Massime di principio
- La procura speciale al nuovo difensore, nei giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore della riforma del 2009, è valida solo se conferita nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c. allora applicabile; non basta un foglio separato allegato alla memoria.
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge o di errores in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di specificità e autosufficienza: occorre trascrivere o indicare in modo puntuale gli atti e i motivi rilevanti per consentire il controllo della censura.
- La deduzione di una domanda nuova o di un mutamento della causa petendi in appello può essere scrutinata solo se il ricorrente riproduce in modo completo il contenuto dell’atto di appello e degli atti di primo grado necessari a verificarne la corrispondenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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