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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20804/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un consorzio operante in un centro commerciale ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità relativo all'anno 2014, emesso per cartelli/pannelli e vetrofanie collocati all'interno del centro commerciale. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza e la violazione delle norme processuali sul patrocinio nel processo tributario, sostenendo che la società concessionaria si fosse costituita in giudizio tramite un funzionario non abilitato, nonostante l'ordine di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. impartito dal giudice di primo grado, e che la CTR avesse errato nel considerare valida tale costituzione per effetto della riforma dell'art. 12 d.lgs. 546/1992. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina dell'imposta sulla pubblicità, affermando che i pannelli interni avevano funzione meramente informativa e non pubblicitaria, oppure che comunque ricadevano nelle esenzioni dell'art. 17 d.lgs. 507/1993 perché esposti all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o servizi e riferiti all'attività svolta, con richiamo anche a prassi amministrativa.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il primo motivo relativo alla costituzione in giudizio della concessionaria, perché l'eventuale irregolarità della sua partecipazione non aveva inciso sulla decisione di merito e non era allegato che la sentenza si fosse fondata su prove o eccezioni introdotte da quella parte non ritualmente costituita. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che i cartelli interni al centro commerciale, pur aventi anche una funzione promozionale per la presenza del logo, rientravano nell'esenzione prevista dall'art. 17 d.lgs. 507/1993 per la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando attinente all'attività ivi esercitata. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio alla CTR per ulteriori accertamenti, decidendo nel senso dell'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. Dal dispositivo finale non emerge integralmente la regolazione delle spese, interrotta nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    consente agli enti locali di delegare a soggetti terzi la fase di accertamento e riscossione dei tributi locali.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    nel testo previgente imponeva alle parti diverse dall'ufficio o dall'ente locale di stare in giudizio con difensore abilitato; la Corte ha però ritenuto che la questione sulla costituzione della concessionaria fosse irrilevante ai fini della decisione di merito.

  • art. 182 c.p.c.

    il giudice può invitare la parte a regolarizzare un vizio di rappresentanza o difesa; l'inottemperanza può condurre alla declaratoria di inammissibilità della costituzione, ma nel caso concreto la violazione non ha determinato nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte non ha ravvisato un vizio decisivo della decisione per omessa pronuncia.

  • art. 388 c.p.

    evocato dalla ricorrente come conseguenza penale dell'inosservanza dell'ordine del giudice, senza incidenza sul decisum civile.

  • art. 5 d.lgs. 507/1993

    il presupposto dell'imposta sulla pubblicità è l'astratta potenzialità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere al pubblico nome, attività o prodotto di un'impresa; non occorre una vera operazione reclamistica o propagandistica.

  • art. 17 d.lgs. 507/1993

    lett. a) e lett. b); comma 1-bis

    stabilisce esenzioni per la pubblicità interna ai locali e per gli avvisi al pubblico attinenti all'attività esercitata; la Corte interpreta la lett. a) come riferita a due ipotesi distinte, una senza limiti dimensionali per la pubblicità interna e una con limite per mezzi esposti su vetrine o ingressi, mentre la lett. b) esenta gli avvisi informativi interni o immediatamente prossimi al punto vendita.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale nel secondo motivo.

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    consente la cassazione della sentenza senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la partecipazione al giudizio di una parte priva di valida rappresentanza o difesa non determina di per sé la nullità della sentenza di merito se la decisione non si fonda su prove o eccezioni in senso stretto introdotte da quella parte; in tal caso manca l'interesse a dolersi del vizio.
  • Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo va individuato nell'idoneità oggettiva del mezzo a diffondere un messaggio conoscibile da una pluralità indeterminata di destinatari, senza che sia necessario un intento reclamistico in senso stretto.
  • L'esenzione prevista per la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi opera quando il messaggio sia collocato nel perimetro del locale commerciale e sia riferito all'attività ivi esercitata; in tale ambito l'eventuale funzione informativa non esclude automaticamente la natura promozionale, ma può comunque ricadere nell'esenzione legislativa.
  • Nell'interpretazione delle norme agevolative o esentative in materia di pubblicità, la distinzione tra messaggi interni al locale e messaggi collocati all'esterno o nelle aree pertinenziali è decisiva, poiché solo i primi beneficiano dell'esenzione piena prevista dall'art. 17 d.lgs. 507/1993.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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