Cassazione Civile, Ordinanza n. 02749/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente e dell’adesione dei controricorrenti, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione. Il merito dei quattro motivi non è stato esaminato e non vi è stata una decisione sulla fondatezza delle censure, poiché la causa è stata definita per rinuncia ritualmente proposta e accettata.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da una società del settore ferroviario, della sentenza di merito che aveva dichiarato nulli gli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell’accordo sindacale dell’1.3.2006, nella parte in cui escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. In primo grado era stato riconosciuto ai lavoratori il diritto a vedere integralmente computata l’anzianità maturata durante l’apprendistato, con condanna della società al pagamento delle differenze economiche conseguenti. Nel ricorso per cassazione la società deduceva quattro motivi: (1) l’inapplicabilità della disciplina della L. n. 25 del 1955, art. 19 ai contratti di apprendistato professionalizzante regolati dal D.Lgs. n. 276 del 2003, per autonomia della nuova fattispecie; (2) l’incompatibilità della norma del 1955 con la nuova disciplina del recesso e con l’assenza, nella normativa più recente, di una previsione espressa di salvaguardia dell’anzianità; (3) l’erronea interpretazione dell’art. 19 citato e dell’art. 12 preleggi, nonché dell’accordo sindacale, sostenendo che la formula "considerare utile" consentirebbe alla contrattazione collettiva di graduare il riconoscimento dell’anzianità e non imporrebbe un computo integrale; (4) la non rilevanza di una discriminazione indiretta per età ai sensi della direttiva UE 2000/78. Nel testo dell’ordinanza si dà poi atto che la società ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con adesione dei controricorrenti e richiesta congiunta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, ove ritualmente proposta e con contestuale adesione della controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
L. n. 25 del 1955, art. 19
Nel percorso argomentativo dei giudici di merito, richiamato nel ricorso, la norma era ritenuta imperativa e idonea a imporre il computo dell’apprendistato ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47, 49, 57
Le censure della società si fondavano sull’idea che la nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante fosse autonoma rispetto alla disciplina previgente e incompatibile con essa.
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47-53
La parte ricorrente sosteneva che l’intera nuova disciplina dell’apprendistato avesse sostituito quella precedente, limitandone l’applicazione residuale alle sole ipotesi anteriori.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e)
Secondo la ricorrente, la disciplina del recesso contenuta nella nuova normativa sarebbe incompatibile con il richiamo alla disciplina previgente e con il riconoscimento dell’anzianità.
Invocato per sostenere una lettura letterale e sistematica delle espressioni normative rilevanti ai fini del computo dell’anzianità.
Direttiva UE 2000/78, artt. 1 e 2
La società negava che vi fosse una discriminazione indiretta fondata sull’età, ritenendo non decisivo il tema ai fini della controversia.
art. 19 L. n. 25 del 1955 e art. 3 D.L. n. 726 del 1984
Nel ragionamento dei giudici di merito, le espressioni "è considerato utile" e "è computato" erano sostanzialmente equivalenti nel senso di imporre la rilevanza dell’apprendistato per l’anzianità di servizio.
Richiamato dalla sentenza di merito come non idoneo ad abrogare l’art. 19 della legge del 1955, avendo inciso solo su altre disposizioni del testo normativo.
D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6
Indicato dai giudici di merito come momento successivo rispetto alla stipulazione dei contratti oggetto di causa, rilevante sul piano dell’evoluzione normativa.
L. n. 25 del 1955, art. 19; D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3
Nel ragionamento della Corte d’appello, la disciplina previgente continuava ad applicarsi in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato prevista dal decreto legislativo.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce, il giudizio si estingue senza esame dei motivi di impugnazione.
- La rinuncia ritualmente formulata nel giudizio di cassazione è sufficiente a definire il processo, rendendo superflua ogni valutazione sul merito delle censure.
- Le questioni di interpretazione della disciplina dell’apprendistato e del computo dell’anzianità di servizio, pur oggetto di articolata contestazione, restano assorbite se il ricorso viene validamente abbandonato prima della decisione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02740/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02748/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02750/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02895/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02894/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02891/2023 del 31/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →